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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1994, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di farmaci.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-03-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1997)
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Testo in vigore dal: 1-3-1994
al: 29-4-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  consentire  una
piu' agevole applicazione delle nuove norme in  materia  farmaceutica
introdotte dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, collegata alla legge
finanziaria 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Fino alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
provvedimento di cui al comma 2, alle specialita' medicinali per  uso
umano continuano ad applicarsi i prezzi  in  vigore  al  31  dicembre
1993. 
  2. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il CIPE fissa i  criteri  per  la  definizione  del
prezzo medio europeo delle specialita'  medicinali  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale  ed  emana  la  conseguente  disciplina,
stabilendo  le  procedure  relative   al   regime   di   sorveglianza
applicabile. 
  3. Per le specialita' non confrontabili il CIPE indica le forme  ed
i metodi per l'individuazione dei prodotti  similari  ai  fini  della
determinazione dei relativi prezzi. 
  4. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 9 del  decreto  legislativo
27 gennaio 1992, n. 79.