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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 ottobre 1993, n. 589

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/2/1994
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-2-1994
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge 3  febbraio  1989,  n.  39,  che  ha  modificato  ed
integrato  la  legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente l'ordinamento
della professione di mediatore;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, concernente
il regolamento per l'esecuzione e l'attuazione  dell'accennata  legge
n. 39 del 1989;
  Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente
il  regolamento  sulla determinazione delle materie e delle modalita'
degli esami prescritti per l'iscrizione  al  ruolo  degli  agenti  di
affari   in   mediazione,  che,  l'art.  1,  comma  4,  proroga  fino
all'emanazione del regolamento previsto  dall'art.  11  della  citata
legge n. 39/1989 l'operativita' delle commissioni esaminatrici di cui
all'art.  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 6 novembre
1960, n. 1926, cui sono affidati attualmente  gli  esami  diretti  ad
accertare  i  requisiti  per  l'iscrizione  degli aspiranti nel ruolo
degli agenti di affari in mediazione;
  Ravvisata  l'esigenza  di  disciplinare   la   costituzione   della
commissione   giudicatrice  volta  ad  accertare  l'attitudine  e  la
capacita' professionale dei candidati e titenuto, quindi, che occorre
integrare il regolamento recato dal citato  decreto  ministeriale  n.
300  del  1990, costituente la sedes materiae della disciplina di cui
trattasi, con apposita disposizione  sostitutiva  di  quella  di  cui
all'art. 1, comma 4, del regolamento appena citato;
  Considerato  il  disposto  transitorio  di cui all'art. 9, comma 3,
della legge n. 39/1989;
  Visto l'art. 17 della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante:
"Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
  Sentite  le  organizzazioni  nazionali  dei   commercianti,   degli
industriali, degli agricoltori e dei mediatori;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 29 ottobre 1992;
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata  il  7 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Il comma 4 dell'art. 1  del  decreto  ministeriale  21  febbraio
1990, n. 300, e' sostituito dai seguenti:
  "  4.  All'esame  diretto  ad accertare l'attitudine e la capacita'
professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al
ramo di mediazione prescelto provvede  una  commissione  giudicatrice
nominata  per  ogni  sessione di esame dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  5.  La  commissione  giudicatrice  e'  presieduta  dal   segretario
generale   della   camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura ed e' composta da altri quattro  membri,  due  dei  quali
docenti  di  scuola  secondaria  superiore  nelle materie sulle quali
vertono  le  prove  di  esame  e  due  agenti scelti tra i componenti
effettivi della commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1989.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate  da  un  impiegato  della
camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  con
qualifica  funzionale  non  inferiore  alla  settima,  designato  dal
segretario generale.
  6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera
di   commercio  puo'  integrare  la  composizione  della  commissione
giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina  di
un  esperto  per  ciascuno  degli  specifici rami di mediazione. Tale
esperto e' chiamato a fare parte  della  commissione  per  gli  esami
relativi al ramo di mediazione di sua competenza.".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  4  dell'art. 1 del D.M. n. 300/1990, nella
          stesura antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 del
          decreto qui pubblicato, era cosi'  formulato:  "I  predetti
          esami sono effettuati dalle commissioni esaminatrici di cui
          all'art.  9  del  decreto del Presidente della Repubblica 6
          novembre  1960,  n.  1926,  la  cui  durata  in  carica  e'
          prorogata   sino  all'emanazione  del  regolamento  di  cui
          all'art. 11 della citata legge n. 39".
             - Il regolamento previsto dall'art. 11  della  legge  n.
          39/1989  e' stato adottato con il D.M. n. 452/1990 indicato
          nelle premesse al decreto qui pubblicato.
             - Il testo dell'art. 9 del regolamento per  l'esecuzione
          della  legge 21 marzo 1958, n. 253, approvato con D.P.R. n.
          1926/1960, e' il seguente:
             "Art. 9. - Il  presidente  della  camera  di  commercio,
          industria  e  agricoltura stabilisce la data delle prove di
          esame, che sono pubbliche.
             La commissione  esaminatrice,  nominata  dal  presidente
          medesimo, e' costituita:
              dal  segretario  generale  della  camera  di commercio,
          industria e agricoltura, che la presiede;
              da un mediatore scelto fra  i  membri  effettivi  della
          Commissione consultiva, di cui all'art. 3;
              da   un   esperto   particolarmente   competente  nella
          specifica materia oggetto dell'esame, scelto nel ruolo  dei
          periti  e  degli esperti, tenuto dalla camera di commercio,
          industria e agricoltura.
             Le   funzioni   di  segretario  della  commissione  sono
          esercitate da un funzionario della carriera direttiva della
          camera di commercio, industria e agricoltura".
             - Il comma 3 dell'art. 9 della legge n. 39/1989  prevede
          che:  "Fino  all'insediamento della commissione centrale di
          cui all'art. 4 le materie e  le  modalita'  di  esame  sono
          stabilite  dal  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato,  sentite  le   organizzazioni   sindacali
          nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e
          delle categorie interessate".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  1  del  D.M.  n. 300/1990, come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 1. - 1.  L'esame  di  cui  all'art.  2,  comma  3,
          lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in
          prove scritte ed in una prova orale.
             2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti
          immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli
          agenti  muniti  di mandato a titolo oneroso consiste in due
          prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i
          candidati che abbiano riportato una media di  almeno  sette
          decimi  nelle  prove  scritte  e  non meno di sei decimi in
          ciascuna di esse. L'esame e'  superato  dai  candidati  che
          abbiano  ottenuto  un voto non inferiore a sei decimi nella
          prova orale.
             3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti
          merceologici consta di una prova scritta  e  di  una  prova
          orale  alla  quale  sono  ammessi  i  candidati che abbiano
          ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a  sette
          decimi.  L'esame  e'  superato  dai  candidati  che abbiano
          ottenuto un voto non inferiore a  sei  decimi  nella  prova
          orale.
             4.  All'esame  diretto  ad  accertare  l'attitudine e la
          capacita' professionale dell'aspirante  all'iscrizione  nel
          ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede
          una  commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di
          esame  dal presidente della camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura.
              5.  La  commissione  giudicatrice  e'  presieduta   dal
          segretario  generale  della camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura ed e' composta da  altri  quattro
          membri,   due   dei  quali  docenti  di  scuola  secondaria
          superiore nelle materie sulle quali  vertono  le  prove  di
          esame  e due agenti scelti tra i componenti effettivi della
          commissione di cui all'articolo 7 della legge n.   39/1989.
          Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato
          della   camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, con qualifica funzionale  non  inferiore  alla
          settima, designato dal segretario generale.
             6.  Per  l'espletamento della prova orale, il presidente
          della camera di commercio puo'  integrare  la  composizione
          della   commissione   giudicatrice,   su   proposta   della
          commissione  stessa,  con  la  nomina  di  un  esperto  per
          ciascuno  degli  specifici rami di mediazione. Tale esperto
          e' chiamato a fare parte della commissione  per  gli  esami
          relativi al ramo di mediazione di sua competenza".
             -  Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 39/1989 e'
          il seguente:
             "Art. 7. -  1.  Presso  ciascuna  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  e'  istituita  una
          commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed  alla
          tenuta   del  medesimo.  La  commissione  e'  nominata  con
          deliberazione  della  giunta  camerale  e  dura  in  carica
          quattro anni. Essa e' composta:
               a) da un membro della giunta camerale;
               b)  da  un rappresentante degli agricoltori, uno degli
          industriali   e    uno    dei    commercianti,    designati
          rispettivamente  dalle organizzazioni a livello nazionale e
          scelti dalla giunta  camerale  sulla  base  della  maggiore
          rappresentativita';
               c)  da cinque rappresentanti degli agenti di affari in
          mediazione designati dalle organizzazioni di categoria piu'
          rappresentative a livello nazionale.
             2. Con le stesse modalita' si provvede alla  nomina  dei
          membri  supplenti  per  lo  stesso  numero  e  le  medesime
          categorie.
             3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed
          un vicepresidente.
             4. In caso di morte o di  decadenza  di  un  membro,  la
          commissione  e'  integrata  dalla  giunta  camerale  con le
          stesse modalita' previste per la costituzione.
             5. Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono
          esercitate   dal   segretario   generale  della  camera  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  o  da  un
          funzionario  da  lui designato in servizio presso la camera
          di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
             6. La commissione e' tenuta a  denunciare  all'autorita'
          giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in
          modo discontinuo, la professione di mediatore.
             7.  Le spese per il funzionamento delle commissioni sono
          a carico del bilancio  di  ciascuna  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura".