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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36

Disposizioni in materia di risorse idriche.

note: Entrata in vigore della legge: 3-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/10/2008)
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Testo in vigore dal: 3-2-1994
al: 28-4-2006
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                 Tutela e uso delle risorse idriche 
 
  1.  Tutte  le  acque  superficiali  e  sotterranee,  ancorche'  non
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono  una  risorsa
che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'. 
  2. Qualsiasi  uso  delle  acque  e'  effettuato  salvaguardando  le
aspettative ed i diritti delle generazioni  future  a  fruire  di  un
integro patrimonio ambientale. 
  3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e  al  rinnovo
delle  risorse  per  non  pregiudicare  il  patrimonio   idrico,   la
vivibilita'  dell'ambiente,  l'agricoltura,  la  fauna  e  la   flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 
  4.  Le  acque  termali,  minerali  e  per   uso   geotermico   sono
disciplinate da leggi speciali. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.