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LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore della legge: 15-01-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2026)
Testo in vigore dal: 1-3-2026
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                      Azione di responsabilita' 
 
  1. La responsabilita' dei soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione
della  Corte  dei  conti  in  materia  di  contabilita'  pubblica  e'
personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi  con  dolo  o
colpa grave,  ferma  restando  l'insindacabilita'  nel  merito  delle
scelte discrezionali. La prova del  dolo  richiede  la  dimostrazione
della  volonta'  dell'evento  dannoso.  Costituisce  colpa  grave  la
violazione  manifesta  delle  norme  di   diritto   applicabili,   il
travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la  cui  esistenza
e' incontrastabilmente esclusa  dagli  atti  del  procedimento  o  la
negazione di un fatto la cui  esistenza  risulta  incontrastabilmente
dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in
cui  sussiste  la  violazione  manifesta  delle  norme   di   diritto
applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza  e
precisione delle norme violate nonche' dell'inescusabilita'  e  della
gravita' dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione
o   l'omissione   determinata    dal    riferimento    a    indirizzi
giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle  autorita'  competenti.
In ogni caso e' esclusa la  gravita'  della  colpa  quando  il  fatto
dannoso  tragga  origine  dall'emanazione  di  un  atto   vistato   e
registrato in sede di controllo  preventivo  di  legittimita'  ovvero
dagli atti richiamati e allegati  che  costituiscono  il  presupposto
logico e giuridico dell'atto  sottoposto  a  controllo.  La  gravita'
della colpa e ogni conseguente  responsabilita'  sono  in  ogni  caso
escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da  decreti
che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi  ragione,  di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti  decreti  siano
stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo
preventivo di legittimita' svolto su  richiesta  dell'amministrazione
procedente. Il relativo debito si trasmette  agli  eredi  secondo  le
leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di
conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. (1) (26) 
 
  1.1. La responsabilita' e'  limitata  ai  fatti  e  alle  omissioni
commessi con dolo nei seguenti casi: 
    a) conclusione di accordi di conciliazione  nel  procedimento  di
mediazione o in sede giudiziale da  parte  dei  rappresentanti  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b) conclusione di procedimenti di accertamento con  adesione,  di
accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e  di  transazioni
fiscali in materia tributaria. (26) 
  1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermi restando il potere di
riduzione e l'obbligo di esercizio  del  potere  riduttivo  nei  casi
previsti  dal   comma   1-octies   del   presente   articolo,   nella
quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale  concorso
dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno  medesimo
e  dei   vantaggi   comunque   conseguiti   dall'amministrazione   di
appartenenza,  o  da  altra  amministrazione,   o   dalla   comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'. (26) 
  1-ter.  Nel  caso  di  deliberazioni  di   organi   collegiali   la
responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno  espresso
voto favorevole. Nel caso di  atti  che  rientrano  nella  competenza
propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita'  non
si estende ai titolari degli organi politici che  in  buona  fede  li
abbiano  approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato   o   consentito
l'esecuzione. Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona
fede dei titolari degli organi politici  si  presume,  fino  a  prova
contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti  adottati  dai
medesimi titolari,  nell'esercizio  delle  proprie  competenze,  sono
proposti,  vistati  o  sottoscritti  dai  responsabili  degli  uffici
tecnici o amministrativi, in assenza di  pareri  formali,  interni  o
esterni, di contrario avviso. (26) 
  1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la  Corte
dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per
la parte che vi ha preso. 
  1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i  soli  concorrenti
che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito  con
dolo sono  responsabili  solidalmente.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma si applica anche per i fatti  accertati  con  sentenza
passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.  In  tali
casi l'individuazione  dei  soggetti  ai  quali  non  si  estende  la
responsabilita'  solidale  e'  effettuata  in  sede  di  ricorso  per
revocazione. 
  1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'  del  danno
all'immagine   della   pubblica   amministrazione   derivante   dalla
commissione di un reato contro  la  stessa  pubblica  amministrazione
accertato con sentenza passata in giudicato si presume,  salva  prova
contraria, pari  al  doppio  della  somma  di  denaro  o  del  valore
patrimoniale  di   altra   utilita'   illecitamente   percepita   dal
dipendente. 
  1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti  o
fatti di  cui  al  comma  1-sexies,  il  sequestro  conservativo,  e'
concesso in tutti i casi di  fondato  timore  di  attenuazione  della
garanzia del credito erariale. 
  1-octies. Salvi i casi di danno cagionato con dolo  o  di  illecito
arricchimento, la Corte dei conti esercita  il  potere  di  riduzione
ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata  e
diretta della sua condotta, il danno  o  il  valore  perduto  per  un
importo non superiore al 30 per cento del  pregiudizio  accertato  e,
comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita
nell'anno  di  inizio  della  condotta  lesiva  causa  dell'evento  o
nell'anno  immediatamente  precedente  o   successivo,   ovvero   non
superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per
il servizio reso all'amministrazione o per la  funzione  o  l'ufficio
svolti, che hanno causato il pregiudizio. (26) 
  1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti  puo',  nei
casi piu' gravi, disporre a carico del dirigente  o  del  funzionario
condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per  un
periodo  compreso  tra  sei  mesi  e  tre  anni.   L'amministrazione,
conseguentemente,  avvia  immediatamente  un  procedimento  ai  sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  da
concludere  improrogabilmente  entro  il  termine  della  sospensione
disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e  assegna  il
dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di  studio  e  ricerca.
(26) 
  1-decies. L'avvenuto  spontaneo  pagamento  di  tutti  gli  importi
indicati  nella  sentenza  definitiva  di   condanna   determina   la
cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima. (26) 
  2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in  ogni  caso
in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e'  verificato  fatto
dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o  la
Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero,  in  caso
di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta  attiva
o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla  data  della  sua
scoperta. (26) 
  2-bis. Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 1, comma 7, del  decreto-legge  27  agosto  1993,  n.  324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,  n.  423,
la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del  comma  2  e
comunque non prima del 31 dicembre 1996. 
  2-ter. Per i fatti verificatisi  anteriormente  alla  data  del  15
novembre  1993  e  per  i  quali  stia  decorrendo  un   termine   di
prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si  compie  entro  il  31
dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal  compiersi  del
decennio. 
  3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata
a causa di omissione o ritardo della denuncia del  fatto,  rispondono
del danno erariale  i  soggetti  che  hanno  omesso  o  ritardato  la
denuncia. In tali casi, l'azione e'  proponibile  entro  cinque  anni
dalla data in cui la prescrizione e' maturata. 
  4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'  amministrativa
degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno  sia
stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da  quelli
di appartenenza, per i fatti commessi successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  4-bis. Chiunque assuma un incarico  che  comporti  la  gestione  di
risorse pubbliche dalla quale discenda  la  sua  sottoposizione  alla
giurisdizione della Corte dei conti  e'  tenuto  a  stipulare,  prima
dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa  a  copertura
dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per
colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa  di
assicurazione e' litisconsorte necessario. (26) ((25)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 1996, n. 639, ha disposto (con l'art. 3, comma 2)  che
le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si  applicano
anche ai giudizi in corso. 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  ha  disposto  (con  l'art.  35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto: 
  - (con l'art. 35,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  del  presente
decreto, salvo che non sia diversamente  disposto,  hanno  effetto  a
decorrere dal  28  febbraio  2023  e  si  applicano  ai  procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni  anteriormente
vigenti"; 
  - (con  l'art.  41,  comma  3-bis)  che  "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8 si  applicano  anche  agli  accordi  di  conciliazione
conclusi in procedimenti gia' pendenti  alla  data  del  28  febbraio
2023". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 7 gennaio 2026, n. 1, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che
"Le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  si
applicano ai procedimenti e ai giudizi  pendenti,  non  definiti  con
sentenza passata in giudicato alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 31 dicembre 2025,  n.  200,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
19-quinquies) che il comma 4-bis  della  presente  legge,  introdotto
dall'articolo 1, comma 1,  lettera  a),  numero  7),  della  legge  7
gennaio 2026, n. 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.