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LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
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vigente al 09/01/2018
Testo in vigore dal: 10-12-2016
al: 14-8-2020
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          (Natura e sede). 
 
  1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
seguito denominate: "camere di commercio", sono enti pubblici  dotati
di   autonomia   funzionale   che   svolgono,    nell'ambito    della
circoscrizione territoriale di competenza, sulla base  del  principio
di  sussidiarieta'  di  cui  all'articolo  118  della   Costituzione,
funzioni  di  interesse  generale  per  il  sistema  delle   imprese,
curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. 
  2. Le camere di  commercio  italiane,  le  unioni  regionali  delle
camere di commercio, l'Unione italiana  delle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,   di   seguito   denominata:
"Unioncamere", nonche' i loro organismi strumentali costituiscono  il
sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema  camerale
italiano le camere di  commercio  italiane  all'estero  e  estere  in
Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. 
  ((3.  Le  camere  di   commercio   operano   nelle   circoscrizioni
territoriali esistenti, come ridefinite in  attuazione  dell'articolo
10, comma 1, lettera b), della legge n. 124 del 2015 ed ai sensi  del
comma 5 del presente articolo, con la presenza di almeno  una  camera
di commercio in ciascuna regione. Ai fini  dell'individuazione  della
soglia delle  75.000  imprese  e  unita'  locali  e'  considerato  il
relativo numero risultante dall'ultima pubblicazione  effettuata  dal
Ministero dello sviluppo  economico  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto  2011,  n.
155.)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 219)). 
  ((5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre,
con delibera adottata a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti,
l'accorpamento delle  rispettive  circoscrizioni  territoriali  o  le
modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  e'  istituita  la   camera   di   commercio   derivante
dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la  medesima
procedura sono approvate le eventuali modifiche delle  circoscrizioni
territoriali delle camere di commercio esistenti  fermo  restando  il
numero massimo di  60  e  la  necessita'  di  mantenere  l'equilibrio
economico finanziario per ciascuna delle camere interessate.)) 
  ((5-bis.  Gli  atti  di   trasferimento   gratuito   di   carattere
patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di  immobili
e partecipazioni, connessi  alle  operazioni  di  accorpamento  delle
camere  di  commercio  o  di  modifica  delle   loro   circoscrizioni
territoriali, nonche' le operazioni  di  accorpamento  delle  aziende
speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa,  fatta  eccezione  per
l'imposta sul valore aggiunto.)) 
  ((5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 e' nominato  per  ciascuna
nuova camera di commercio  un  commissario  ad  acta,  scelto  tra  i
segretari generali delle camere  di  commercio  accorpate  o  tra  il
personale  dirigenziale  delle  amministrazioni  pubbliche,  con   il
compito di adottare la norma statutaria  di  composizione  del  nuovo
Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure
di costituzione del consiglio della nuova camera di  commercio  e  di
attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del  nuovo  ente.
Con  i  medesimi  decreti  sono  disciplinate  le  modalita'  per  la
successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad  acta
non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico.)) 
  ((5-quater. Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali
delle camere di commercio oggetto delle  operazioni  di  accorpamento
sono interrotte,  se  gia'  in  corso,  e  comunque  non  avviate,  a
decorrere dall'adozione del decreto di cui al  comma  5.  I  relativi
organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno
dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio.))