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LEGGE 4 gennaio 1994, n. 11

Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi.

note: Entrata in vigore della legge: 25-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1995)
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Testo in vigore dal: 13-1-1996
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. La legge 8 agosto 1991, n. 264, si applica anche alle  attivita'
di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempienti ad
esse connessi, se previsti, alla data  di  entrata  in  vigore  della
stessa  legge,  nella  licenza  rilasciata  dal  questore  ai   sensi
dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per  il  disbrigo
di pratiche automobilistiche. 
  2. L'attivita' indicata al numero 1) della tabella 3 allegata  alla
legge 1 dicembre 1986, n.  870,  e'  di  esclusiva  competenza  delle
autoscuole. 
  3. L'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  di  mezzi  di
trasporto e' esercitata da imprese e societa', ai sensi della  citata
legge n. 264  del  1991,  nonche',  limitatamente  alle  funzioni  di
assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le
patenti di guida e i certificati di abilitazione  professionale  alla
guida di mezzi di  trasporto,  dalle  autoscuole.  Nello  svolgimento
della suddetta attivita' si applicano alle autoscuole le disposizioni
di cui alla citata legge n. 264 del 1991. 
  4. L'attivita' di consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto esercitata (( direttamente  dall'Automobile  club  d'Italia
ovvero )) dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento
con gli automobile club istituiti successivamente  alla  data  del  5
settembre 1991 e' soggetta all'autorizzazione prevista  dalla  citata
legge  n.  264  del  1991.  L'autorizzazione  e'   rilasciata   dalla
provincia,   nel   rispetto   del   programma    provinciale    delle
autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge  n.
264  del  1991,  su  richiesta   dell'automobile   club   competente,
direttamente a tale  ente  in  relazione  agli  uffici  dallo  stesso
specificamente indicati nella richiesta, purche' i soggetti designati
quali titolari degli uffici stessi siano in  possesso  dei  requisiti
previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1991,  nonche'
dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 5 della
stessa legge. All'automobile club competente si applica l'articolo  9
della citata legge n. 264 del 1991.