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DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 1

Misure a garanzia del credito agrario.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1994.
Decreto-Legge convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135 (in G.U. 01/03/1994, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1994)
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Testo in vigore dal: 7-1-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di confermare
l'istituto del privilegio  legale  per  i  finanziamenti  di  credito
agrario  e peschereccio, al fine di rendere piu' agevole l'accesso al
credito da parte dei piccoli operatori dei settori;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di  concerto
con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, approvato con decreto legislativo 1  settembre  1993,  n.
385, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  44  (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di
credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'articolo 46.
   2. I finanziamenti di credito agrario e di  credito  peschereccio,
anche  a  breve  termine,  effettuati  mediante  utilizzo di cambiale
agraria e di cambiale pesca, sono comunque  assistiti  da  privilegio
legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
    a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
    b)  bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque
acquistati con il finanziamento concesso;
    c) crediti,  anche  futuri,  derivanti  dalla  vendita  dei  beni
indicati nelle lettere a) e b).
   3.  Il  privilegio  legale  si  colloca  nel  grado immediatamente
successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari  di  cui
al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.
   4.  In  caso  di inadempimento, su istanza della banca, il pretore
del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui  ai
commi  1,  2  e  3  puo',  assunte  sommarie  informazioni,  disporne
l'apprensione e la  vendita.  Quest'ultima  e'  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 1515 del codice civile.
   5.  Ove  i  finanziamenti  di  credito  agrario siano garantiti da
ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla  sezione
I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.".