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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1993, n. 575

Modificazione all'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1994
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-1-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare  l'art.  3
il  quale  prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica
siano emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del
codice della strada;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 maggio 1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 dicembre 1993;
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'art. 373 (art. 176 cod. str.),  comma  2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c)
e' sostituita dalla seguente:
   " c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonche'  i  veicoli  delle
associazioni  di  volontariato  e degli organismi similari non aventi
scopo di lucro, adibiti al soccorso  nell'espletamento  del  relativo
specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con
decreto dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Il testo dell'art. 373 del regolamento di esecuzione e
          di  attuazione del nuovo codice della strada, approvato con
          D.P.R. n.    495/1992,  come  modificato  dall'art.  1  del
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  373  (Art.  176  cod.  str.)  (Pedaggi).  - 1. Al
          pagamento del pedaggio, quando  esso  e'  dovuto,  e  degli
          oneri  di  accertamento  previsti  dall'articolo  372  sono
          obbligati   solidalmente   sia   il   conducente   che   il
          proprietario  del  veicolo.  Per  il recupero degli importi
          dovuti all'ente proprietario dell'autostrada  si  applicano
          le  norme  del  Testo  Unico approvato con Regio Decreto 14
          aprile  1910,  n.    639,  e  successive   integrazioni   e
          modificazioni.
             2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
               a)  i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia"
          e dell'ANAS muniti di segni contraddistintivi;
               b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa  E.I.
          muniti  di  libretto  di  circolazione  del Ministero della
          difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;
              c) le autoambulanze con targa C.R.I., nonche' i veicoli
          delle  associazioni  di  volontariato  e  degli   organismi
          similari  non  aventi  scopo  di lucro, adibiti al soccorso
          nell'espletamento  del  relativo   specifico   servizio   e
          provvisti  di  apposito  contrassegno approvato con decreto
          dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici;
              d) i veicoli con targa V.F.;
               e) i veicoli con targa G.d.F.;
               f) i veicoli con targa C.F.S.;
               g) i veicoli delle Forze  armate  adibiti  a  soccorso
          (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento dello
          specifico servizio al seguito di autocolonne;
               h)  i  veicoli  delle Forze armate negli interventi di
          emergenza e in occasione di pubbliche calamita';
               i)   i   veicoli   dei   funzionari   del    Ministero
          dell'interno,  dell'ANAS,  della  Direzione  generale della
          M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la  circolazione  e
          la  sicurezza  stradale, del Ministero dei lavori pubblici,
          autorizzati al servizio di polizia stradale.
             3. Sulle  autostrade  in  concessione,  i  veicoli  e  i
          trasporti  eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per
          l'eccezionale usura ed alle spese di cui  all'articolo  10,
          comma  10,  del  codice,  devono  corrispondere  i  pedaggi
          relativi alla tariffa della classe di appartenenza.
             4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il
          conducente e' tenuto a conservare accuratamente  il  titolo
          di  transito evitando nel modo piu' assoluto di piegarlo o,
          comunque, di danneggiarlo".
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il  testo dell'art. 3 della legge n. 190/1991 (Delega
          al Governo per la  revisione  delle  norme  concernenti  la
          disciplina della circolazione stradale) e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  Entro  il termine di cui all'art. 1 il
          Governo, ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto   1988,  n.  400,  adotta  norme  regolamentari  per
          l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni  del  codice
          della  strada,  con contestuale abrogazione del regolamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno  1959,  n.  420,  e  delle altre norme regolamentari
          incompatibili, e adeguando  le  disposizioni  regolamentari
          concernenti  la  segnalazione stradale alle norme contenute
          nelle direttive comunitarie e agli  accordi  internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione cui debbono attenersi gli  enti  cui  spetta
          l'apposizione della segnalatica stradale e tenendo comunque
          conto  di  quanto gia' disposto in attuazione dell'art. 19-
          bis del testo unico approvato con  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393,  introdotto
          dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
             2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i  Ministri
          competenti  per  materia,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano,  con  proprio
          decreto,    norme    regolamentari   per   l'esecuzione   e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari  per la riorganizzazione di uffici od organi,
          compresi quelli delle aziende od amministrazioni  autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze  ad  essi affidate. Potra' all'occorrenza essere
          prevista l'istituzione di organismi consultivi e di  studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada.
             3.  I  regolamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2 dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione  e della semplificazione e snellimento
          delle procedure, riducendo al massimo,  anche  in  funzione
          della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
          l'intervento  di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli".
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo vigente  dell'art.  373  del  regolamento
          approvato con D.P.R. n. 495/1992 si veda in nota al titolo.