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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 534

Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/12/1993
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Testo in vigore dal: 28-12-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 4 agosto 1993, n. 277;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1993;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  il  Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e
giustizia  e  con  il  Ministro   per   le   riforme   elettorali   e
istituzionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Al  titolo  III  del  testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  13,  primo  comma,  le  parole:  "capoluogo  del
collegio"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "capoluogo  della
circoscrizione";
    b) all'articolo 14,  primo  comma,  dopo  le  parole:  "di  voler
distinguere"  sono  inserite le seguenti: "le candidature nei collegi
uninominali o";
    c) all'articolo 16, quarto comma, le parole:  "depositanti  delle
liste" sono sostituite dalle seguenti: "depositanti delle candidature
e delle liste";
    d)  all'articolo  17, primo comma, dopo le parole: "al rispettivo
ufficio centrale circoscrizionale," sono inserite le seguenti: "delle
candidature nei collegi uninominali e";
    e) all'articolo 20:
    1) al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "la  dichiarazione  di
presentazione"  sono  inserite  le  seguenti:  "delle candidature nei
collegi uninominali e";
    2) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  ",
e,  per  le  candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle
liste elettorali di  comuni  del  collegio  o,  in  caso  di  collegi
ricompresi  in  un  unico  comune,  di  sezioni  elettorali  di  tali
collegi.";
    f) all'articolo 21, secondo comma, dopo le  parole:  "oltre  alla
indicazione"  sono  inserite  le  seguenti:  "delle  candidature  nei
collegi uninominali e"; dopo le parole:  "dalla  cancelleria  stessa"
sono  inserite  le  seguenti:  "a  ciascuna  candidatura  nei collegi
uninominali e";
     g) all'articolo 22:
    1) al primo comma, dopo le parole: "per  la  presentazione"  sono
inserite le seguenti: "delle candidature nei collegi uninominali e";
    2)  al  n.  1  del  primo  comma,  dopo  la parola: "ricusa" sono
inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e";
    3) al n. 2  del  primo  comma,  dopo  la  parola:  "ricusa"  sono
inserite le seguenti: "le candidature nei collegi uninominali e";
    4) il n. 3 del primo comma e' sostituito dal seguente:
   "3)  verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste
siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero  di
elettori  prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a
queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un
numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art.
18- bis, cancellando gli ultimi nomi";
    5) al n. 4 del primo comma, sono  premesse  le  seguenti  parole:
"dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";
    6)  al  n.  5  del primo comma, sono premesse le seguenti parole:
"dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";
    7) dopo il n. 6 del primo comma, e' inserito il seguente:
   "7) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali  di
candidati gia' presentatisi in altro collegio.";
    8)  al  secondo comma, dopo le parole: "I delegati" sono inserite
le seguenti: "di ciascun candidato nei collegi uninominali e";
    9) al terzo comma, dopo le parole: "i delegati" sono inserite  le
seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
    h) all'articolo 23:
    1) al primo comma, dopo le parole: "ai delegati" sono inserite le
seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
    2)  al  secondo comma, dopo le parole: "i delegati" sono inserite
le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
    i) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 24. - L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto
il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in
cui  sia  stato  presentato   reclamo,   non   appena   ricevuta   la
comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie
le seguenti operazioni:
   1)   stabilisce,  per  ciascun  collegio,  mediante  sorteggio  da
effettuarsi alla presenza dei  delegati  dei  candidati  nei  collegi
uninominali   e  delle  liste,  appositamente  convocati,  il  numero
d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio.  I
candidati  nei  collegi  uninominali saranno riportati sulle schede e
sul manifesto del relativo collegio secondo  l'ordine  risultato  dal
sorteggio;
   2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei
delegati  di  cui  al  n.  1),  il  numero  d'ordine da assegnarsi ai
contrassegni dei candidati e delle liste presentati.  I  contrassegni
di  ogni  candidato saranno riportati sulle schede di votazione e sui
manifesti,  accanto  al  nominativo  del  candidato  stesso,  secondo
l'ordine  progressivo  risultato dal suddetto sorteggio; analogamente
si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle  liste  e
dei relativi contrassegni;
   3)  comunica  ai  delegati  di  lista  e  di candidato nei collegi
uninominali le definitive determinazioni adottate;
   4)  trasmette  immediatamente  alla  prefettura  capoluogo   della
circoscrizione  i  nominativi dei candidati nei collegi uninominali e
le liste ammessi, con i relativi contrassegni, i quali devono  essere
riprodotti  sulle  schede  di votazione con i colori del contrassegno
depositato presso il Ministero dell'interno  ai  sensi  dell'articolo
14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al
numero 5);
   5)   provvede,   per   mezzo   della  prefettura  capoluogo  della
circoscrizione, alla stampa - su distinti  manifesti  riproducenti  i
rispettivi  contrassegni  -  dei nominativi dei candidati nei singoli
collegi uninominali e delle liste nonche' alla trasmissione  di  essi
ai  sindaci  dei  comuni  del collegio per la pubblicazione nell'albo
pretorio ed in altri luoghi pubblici  entro  il  quindicesimo  giorno
precedente  la  data  delle  elezioni. Tre copie di ciascun manifesto
devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici  elettorali
di   sezione;   una  a  disposizione  dell'ufficio  e  le  altre  per
l'affissione nella sala della votazione.";
    l) all'articolo 25:
    1) al  primo  comma,  le  parole:  "di  cui  all'art.  20,"  sono
sostituite  dalle  seguenti: "di cui all'art. 18 e all'articolo 20,";
dopo le parole: "due rappresentanti" sono inserite le seguenti:  "del
candidato nel collegio uninominale o";
    2)  al  terzo  comma, primo periodo, dopo le parole: "i delegati"
sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi uninominali e";
dopo le parole: "del  deposito  delle"  sono  inserite  le  seguenti:
"candidature  nei  collegi  uninominali e delle". Al secondo periodo,
dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le seguenti:  "dei
candidati  nei  collegi uninominali e"; dopo le parole: "del deposito
delle"  sono  inserite  le   seguenti:   "candidature   nei   collegi
uninominali e delle";
    m) all'articolo 26, primo comma, dopo la parola: "rappresentante"
sono   inserite   le   seguenti:  "di  ogni  candidato  nel  collegio
uninominale e";
    n) all'articolo 30:
    1) al n.  4,  dopo  le  parole:  "tre  copie"  sono  inserite  le
seguenti:  "del  manifesto  contenente i nominativi dei candidati nel
collegio uninominale e tre copie";
    2) al n. 6, dopo le parole: "dei rappresentanti" sono inserite le
seguenti: "dei candidati nel collegio uninominale e";
    3) al n. 7, le parole: "il pacco delle schede che al  sindaco  e'
stato  trasmesso sigillato" sono sostituite dalle seguenti: "i pacchi
delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati";
    o) all'articolo 31, primo comma, le parole da: "Le  schede  sono"
fino  a:  "per  ogni  collegio;"  sono sostituite dalle seguenti: "Le
schede sono di carta consistente, di tipo  e  colore  diverso  per  i
collegi  uninominali  e  per  la  circoscrizione"; dopo le parole: "i
contrassegni di tutte" sono aggiunte le seguenti: "le candidature nei
collegi uninominali e  di  tutte";  le  parole:  "secondo  il  numero
progressivo di cui all'art. 24, n. 1" sono sostituite dalle seguenti:
"secondo le disposizioni di cui all'articolo 24";
    p)  all'articolo 33, ultimo comma, le parole: "con il pacco" sono
sostituite dalle seguenti: "con i pacchi";
    q)  all'articolo  40,  ultimo   comma,   dopo   le   parole:   "i
rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi
uninominali e";
    r)   all'articolo   41,   primo   comma,   dopo   le  parole:  "i
rappresentanti" sono inserite le seguenti: "dei candidati nei collegi
uninominali e".
          AVVERTENZA:
             In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
          generale  -  del  10  gennaio  1994  si   procedera'   alla
          ripubblicazione  del  testo  del presente decreto corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217.