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LEGGE 12 agosto 1993, n. 317

Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.

note: Entrata in vigore della legge: 7-9-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
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Testo in vigore dal: 7-9-1993
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Efficacia dei piani di ricostruzione
  1.  I  piani di ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati
dalla guerra di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive
modifiche e integrazioni, perdono la  loro  efficacia  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - La legge n. 1402/1951 reca: "Modificazioni al  decreto
          legislativo   1›   marzo   1945,   n.  154,  sui  piani  di
          ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra".