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DECRETO-LEGGE 6 luglio 1993, n. 216

Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - Ecolabel.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/7/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 09 agosto 1993, n. 294 (in G.U. 12/08/1993, n.188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/1993)
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Testo in vigore dal: 7-7-1993
al: 12-8-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992,
concernente un sistema comunitario di assegnazione di un  marchio  di
qualita' ecologica; 
  Considerato che il termine assegnato ai Paesi membri per  designare
l'organismo nazionale competente e' scaduto da oltre otto mesi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  predisporre  i
mezzi finanziari per l'attuazione del regolamento  medesimo  in  sede
nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 luglio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del  marchio
CEE di qualita' ecologica,  di  cui  al  regolamento  n.  880/92  del
Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato e sono riassegnate  ad  apposito  capitolo  da  istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far  fronte
alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da
istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i  compensi
spettanti ai componenti. 
  2.  Per  far  fronte  alle  immediate  esigenze   organizzative   e
funzionali dell'organismo di cui al comma 1, e' autorizzata la  spesa
di lire 3.000 milioni per l'anno 1993. Al relativo onere si  provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
residui del capitolo 1557 dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente per l'anno  1993,  che  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo  del
medesimo    stato    di     previsione,     all'uopo     intendendosi
corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 4, comma 8, della legge 6  dicembre  1991,  n.  394.  Le
somme  non  utilizzate  nell'anno  1993  possono  esserlo   nell'anno
successivo. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  della
sanita' e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, i criteri e  le  modalita'
per l'attuazione del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle
somme di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio  anche  nel  conto  dei
residui.