stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1992, n. 578

Regolamento recante criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano diunificazione e al Comitato elettrotecnico italiano in relazione ai versamenti INAIL di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/6/93
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 25-6-1993
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente  le  norme  per  la
sicurezza degli impianti;
  Visto  in  particolare  l'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46 il
quale destina il 3% del contributo di cui alla legge 12 aprile  1982,
n.  597  all'attivita'  di  normazione  tecnica svolta dall'UNI, Ente
nazionale italiano di unificazione e dal CEI, Comitato elettrotecnico
italiano;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 6 dicembre  1991,
n.  447,  recante  il  regolamento  di attuazione della legge 5 marzo
1990, n. 46, che all'art. 6 stabilisce che l'erogazione delle  somme,
di  cui  all'art.  8  della  legge,  deve avvenire secondo criteri da
determinarsi  con  regolamento  del  Ministro   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
  Ritenuto  che  il  contributo di cui all'art. 8 della legge 5 marzo
1990,  n.  46,  debba   essere   determinato   anche   in   relazione
all'attivita'  di  predisposizione di normative tecniche svolte dagli
enti federati all'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione);
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 17 dicembre 1992;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'art.  17,  comma  3,  della  citata  legge  n.  400/1988,
concernente   il   presente   regolamento  relativo  a:  "Criteri  di
erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano di  unificazione
-  UNI  e  al  Comitato elettrotecnico italiano - CEI in relazione ai
versamenti INAIL di cui all'art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46";
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'attivita' di normazione di cui all'art. 7 della legge 5  marzo
1990,   n.  46,  e'  svolta  dall'UNI  (Ente  nazionale  italiano  di
unificazione) e dal CEI (Comitato  elettrotecnico  italiano)  secondo
programmi  annuali  da  presentare  entro  il  31  dicembre dell'anno
precedente e approvati dal Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di arrivo.
 2.  I  programmi  sono  articolati  nei  seguenti  capitoli e devono
proporre i  relativi  preventivi  di  spesa:  a)  capitolo  norme  da
pubblicare;  b)  capitolo  studi prenormativi e progetti di norme; c)
capitolo relativo a programmi di studi per la certificazione ai  fini
del   miglioramento   qualitativo  della  sicurezza.  Altri  capitoli
aggiuntivi saranno consentiti nel rispetto del campo di  applicazione
della legge.
  3.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo' procedere con cadenza semestrale alla revisione  dei  preventivi
di spesa di cui al precedente comma 2.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - La legge n. 46/1990 reca "Norme per la sicurezza degli
          impianti". Per il testo dell'art. 8 della legge n.  46/1990
          si veda in nota all'art. 2.
             -   Il  D.P.R.  n.  447/1991  reca  il  "Regolamento  di
          attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in  materia  di
          sicurezza  degli  impianti.    Per il testo dell'art. 6 del
          D.P.R. n. 447/1991 si veda in nota all'art. 3.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possono  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisce tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  7  della  legge  n.
          46/1990:
             "Art.  1 (Installazione degli impianti). - 1. Le imprese
          installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
          d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti
          a regola d'arte.  I materiali ed  i  componenti  realizzati
          secondo  le  norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano
          di  unificazione  (UNI)  e  del   Comitato   elettrotecnico
          italiano  (CEI),  nonche' nel rispetto di quanto prescritto
          dalla  legislazione  tecnica   vigente   in   materia,   si
          considerano costruiti a regola d'arte.
             2.  In  particolare gli impianti elettrici devono essere
          dotati di impianti di  messa  a  terra  e  di  interruttori
          differenziali  ad  alta  sensibilita' o di altri sistemi di
          protezione equivalenti.
             3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in
          vigore  della  presente legge devono essere adeguati, entro
          tre anni da tale  data,  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo".