stai visualizzando l'atto

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 30 dicembre 1992, n. 576

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 91/663 del 10 dicembre 1991, relativa all'omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/5/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1998)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-5-1993
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n.  942,  in
base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada, con
o senza carrozzeria nonche' i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli
che  si  spostano  su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero
dei  trasporti,  previa  presentazione  di  domanda  da   parte   del
costruttore  o  del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per
la omologazione CEE secondo  prescrizioni  tecniche  da  emanare  dal
Ministero  dei  trasporti  con  propri  decreti,  in attuazione delle
direttive del Consiglio e della Commissione delle  Comunita'  europee
concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
  Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene
conferita   al   Ministro   dei  trasporti  la  facolta'  di  rendere
obbligatorie,  con   propri   decreti,   le   prescrizioni   tecniche
riguardanti  la  omologazione  di  un  tipo  di  veicolo,  per quanto
riguarda  uno  o  piu'  requisiti,  prima  che  siano  completate  le
prescrizioni  tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE
dei suddetti veicoli;
  Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni
generali per la omologazione CEE dei veicoli  a  motore  e  dei  loro
rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1› settembre 1984 (pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  54  del  4  marzo
1985),  recante,  in  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio n.
76/756/CEE e delle direttive della Commissione n. 80/233/CEE,  numero
82/244/CEE,   n.   83/276/CEE   e   n.   84/8/CEE,   norme   relative
all'omologazione parziale CEE dei tipi di  veicolo  a  motore  e  dei
relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi
di illuminazione e di segnalazione luminosa;
 Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1989, recante, in attuazione
della  direttiva  della commissione numero 89/278/CEE, norme relative
all'omologazione parziale CEE dei tipi di  veicolo  a  motore  e  dei
relativi rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi
di   illuminazione   e   di  segnalazione  luminosa  (pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre
1989);
  Vista la direttiva della Commissione n. 91/663/CEE del 10  dicembre
1991  con la quale vengono adeguate al progresso tecnico le direttive
76/756/CEE, 80/233/CEE, 82/244/CEE, 83/276/CEE, 84/8/CEE, 89/278/CEE;
  Ritenuto di dover corrispondentemente modificare  ed  integrare  le
disposizioni del proprio decreto del 21 luglio 1989;
  Preso    atto    che,    esistendo    ancora    alcune   disparita'
d'interpretazione della direttiva 76/756 da parte dei Paesi membri ed
alcune  difficolta'  di  pratica  applicazione  per  alcuni  tipi  di
veicolo,  continuano  in  sede  CEE  i  lavori di aggiornamento della
direttiva stessa;
  Ritenuta la  conseguente  necessita'  di  non  richiedere  per  ora
l'osservanza   delle   prescrizioni   contenute   nel   punto   4.2.6
dell'allegato  I  della  suddetta  direttiva  ai  fini  del  rilascio
dell'omologazione nazionale;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17,
commi 3 e 4;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza  generale
del 17 dicembre 1992;
  Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988,
art.  17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Per veicolo si intende ogni veicolo  a  motore  delle  categorie
internazionali  M e N definite nel decreto del Ministro dei trasporti
del  29  marzo  1974  di  recepimento  della  direttiva   70/156/CEE,
destinato a circolare su strada con e senza carrozzeria, che abbia un
minimo  di  quattro  ruote  ed  una  velocita'  massima superiore per
costruzione a 25 km/h, come pure i  suoi  rimorchi,  della  categoria
internazionale  O ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie,
dei trattori e macchine agricole.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  La  direttiva  CEE  n.  91/663  del 10 dicembre 1991,
          relativa alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo
          a  motore  e  relativi   rimorchi   per   quanto   riguarda
          l'installazione   di   dispositivi   di   illuminazione   e
          segnalazione luminosa e' stata pubblicata  nella  "Gazzetta
          Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 336 del 31 dicembre
          1991.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  942/1973, detta norme sulla "Ricezione
          nella legislazione italiana delle direttive della Comunita'
          economica  europea  concernenti  il  ravvicinamento   delle
          legislazioni  degli Stati membri relative alla omologazione
          dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". Si trascrive  il
          testo degli articoli 1, 2 e 10:
             "Art.  1.  - I veicoli a motore destinati a circolare su
          strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi,  esclusi
          i  veicoli  che  si  spostano  su  rotaia,  debbono  essere
          sottoposti, dal Ministero dei  trasporti  e  dell'aviazione
          civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le
          prescrizioni  tecniche  che  saranno emanate entro sei mesi
          dal Ministro per i trasporti e dell'aviazione  civile,  con
          propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio
          o  della  Commissione  delle  Comunita' europee concernenti
          l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
             "Art.  2.  -  La  domanda  per  l'omologazione di cui al
          precedente art. 1 e' presentata dal costruttore, o dal  suo
          legale   rappresentante,   al  Ministero  dei  trasporti  e
          dell'aviazione civile; la domanda  non  e'  accolta  quando
          risulti  che  sia  stata  presentata, per lo stesso tipo di
          veicolo,  richiesta  di  omologazione  presso  altro  Stato
          membro della CEE".
             "Art.  10.  -  Le prescrizioni tecniche man mano emanate
          dal Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile  in
          attuazione  delle direttive comunitarie possono essere rese
          obbligatorie  con  decreto  dello  stesso  Ministro  per  i
          trasporti  e  l'aviazione  civile,  anche  prima  che siano
          completate prescrizioni tecniche necessarie  per  procedere
          alla   omologazione   CEE,   in   sostituzione   di  quelle
          concernenti l'omologazione nazionale o  l'approvazione  dei
          tipi   di   dispositivi   previste,  rispettivamente  dagli
          articoli  53  e  78  del  testo  unico  delle  norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393".
             -  Il D.M. 1› settembre 1984 (pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4  marzo  1985)
          reca   in  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.
          76/756/CEE  e  delle   direttive   della   Commissione   n.
          80/233/CEE,  82/444/CEE,  83/279/CEE e 84/8/CEE norme rela-
          tive alla omologazione parziale CEE dei tipi di  veicolo  a
          motore   e   dei  relativi  rimorchi  per  quanto  riguarda
          l'installazione  dei  dispositivi  di  illuminazione  e  di
          segnalazione luminosa.
             -  Il  D.M.  21  luglio 1989 (pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del  28  settembre
          1989),   reca,   in   attuazione   della   direttiva  della
          Commissione n. 89/278/CEE norme relative alla  omologazione
          parziale  CEE  dei  tipi di veicolo a motore e dei relativi
          rimorchi   per   quanto   riguarda   l'installazione    dei
          dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.