stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 aprile 1993, n. 125

Validità del servizio prestato dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il settantesimo anno di età.

note: Entrata in vigore della legge: 29/04/1993
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 29-4-1993
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Restano validi gli atti compiuti e le attivita' poste in essere
dai magistrati ordinari trattenuti in servizio oltre il  settantesimo
anno  di eta' ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1 del decreto-
legge 1› febbraio 1992, n. 46, e degli articoli  2,  comma  2,  e  3,
comma 1, dei decreti-legge 4 marzo 1992, n. 205, e 30 aprile 1992, n.
275.
  2.  Sono validi a tutti gli effetti economici i periodi di servizio
prestati oltre il settantesimo anno dai magistrati ordinari di cui al
comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con  gli
ordinari stanziamenti di bilancio.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
             - Il D.L. n. 46/1992, recante: "Permanenza  in  servizio
          dei magistrati", non e' stato convertito in legge in quanto
          sostituito  dal  D.L.  n.  205/1992  (per il titolo v. nota
          seguente). Si riporta il testo del relativo art. 1:
             "Art. 1. - Nell'art. 5 del regio decreto legislativo  31
          maggio  1946,  n. 511, dopo il secondo comma e' aggiunto il
          seguente:
             'I  magistrati  sono  trattenuti  in  servizio  fino  al
          compimento   del  settantaduesimo  anno  di  eta',  purche'
          comunichino il loro consenso al Consiglio  superiore  della
          magistratura  almeno  sei  mesi  prima  del  compimento del
          settantesimo anno'".
             - I DD.LL. n. 205/1992 e n. 275/1992, recanti  entrambi:
          "Permanenza   in   servizio   dei   magistrati   oltre   il
          settantesimo anno di eta'", non sono  stati  convertiti  in
          legge   per   decorrenza   dei  termini  costituzionali  (i
          comunicati   di   decadenza    sono    stati    pubblicati,
          rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale n. 275/1992 e n.
          156/1992).  Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 2 e
          del comma 1 dell'art.  3 dei suddetti DD.LL.:
             D.L. n. 205/1992:
              "Art. 2, comma 2. -  Il  Consiglio  superiore  provvede
          alla   conferma   della   destinazione   presso   l'ufficio
          giudiziario ove l'interessato gia' esercita le funzioni  o,
          se  si  tratta  di  magistrato  che  esplica  funzioni  non
          collegiali, alla destinazione presso un ufficio collegiale,
          in  soprannumero  sui relativi organici, con decorrenza dal
          settantesimo anno di eta'".
              "Art. 3, comma 1. - Dopo l'art.  5  del  regio  decreto
          legislativo   31  maggio  1946,  n.  511,  e'  aggiunto  il
          seguente:
             'Art. 5-bis (Trattenimento in servizio). - I  magistrati
          titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per
          il compimento del settantesimo anno di eta' sono trattenuti
          in  servizio, con il loro consenso, fino alla immissione in
          possesso del nuovo titolare e comunque per un  periodo  non
          superiore  a  sei  mesi  a  decorrere  dal  compimento  del
          settantesimo anno. Il consenso deve  essere  comunicato  al
          Consiglio  superiore  della  magistratura  almeno  due mesi
          prima del compimento del settantesimo anno di eta''".
             D.L. n. 275/1992:
              "Art. 2, comma 2. -  Il  Consiglio  superiore  provvede
          alla   conferma   della   destinazione   presso   l'ufficio
          giudiziario ove l'interessato gia' esercita le funzioni. Se
          si  tratta  di  magistrato   che   esplica   funzioni   non
          collegiali,   il   Consiglio  superiore  provvede,  con  la
          procedura dei tramutamenti,  alla  destinazione  presso  un
          ufficio collegiale, in soprannumero sui relativi organici e
          con decorrenza dal settantesimo anno di eta'".
              "Art.  3,  comma  1.  - Dopo l'art. 5 del regio decreto
          legislativo  31  maggio  1946,  n.  511,  e'  aggiunto   il
          seguente:
             'Art.  5-bis (Trattenimento in servizio). - I magistrati
          titolari di uffici direttivi che cessano dalle funzioni per
          il compimento del settantesimo anno di eta' sono trattenuti
          in servizio, con il loro consenso, fino alla immissione  in
          possesso  del  nuovo titolare e comunque per un periodo non
          superiore  a  sei  mesi  a  decorrere  dal  compimento  del
          settantesimo  anno.  Il  consenso deve essere comunicato al
          Consiglio superiore  della  magistratura  almeno  due  mesi
          prima del compimento del settantesimo anno di eta''".