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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 dicembre 1992, n. 572

Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-04-1993
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-4-1993
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 12, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  che
subordina il rilascio di nuove immatricolazioni di veicoli adibiti al
servizio  di  taxi  o  al  servizio  di  noleggio con conducente alla
installazione di marmitte catalitiche o di altri dispositivi  atti  a
ridurre i carichi inquinanti;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  che il richiamato art. 12 demanda al Ministero dei trasporti
l'individuazione dei dispositivi atti a ridurre i carichi  inquinanti
dei  veicoli  da  adibire  al  servizio  di  taxi  o  di noleggio con
conducente;
  Considerato che per  i  veicoli  dotati  di  motore  ad  accensione
comandata la riduzione dei carichi inquinanti e' ottenibile con l'uso
di  appositi  convertitori  catalitici  e  che,  oltre  alla marmitta
catalitica di prima installazione, sono stati riconosciuti  idonei  a
ridurre  i  carichi inquinanti, e quindi omologati, anche dispositivi
catalizzatori di sostituzione (retrofit) installabili successivamente
alla prima immatricolazione del veicolo;
  Ritenuto che, invece, per i veicoli dotati di motore ad  accensione
spontanea  la  riduzione  dei  carichi inquinanti e' ottenibile anche
senza catalizzatore e con la sola  ottimizzazione  del  funzionamento
dei  dispositivi  di  iniezione  e di scarico indicati nella relativa
scheda informativa riguardante l'omologazione CEE;
  Vista la direttiva 91/441/CEE in materia di emissioni dei  veicoli,
recepita  con  decreto  del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della  sanita'  e  dei  trasporti,  del  28  dicembre  1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del
7 gennaio 1992;
  Ritenuto  di poter individuare nel rispetto dei limiti di emissione
previsti  dalla  citata  direttiva   la   condizione   che   soddisfi
pienamente, per i veicoli ad accensione spontanea, la finalita' della
legge 15 gennaio 1992, n. 21;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 18 maggio 1992;
  Vista la comunicazione effettuata al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. UL VAR 5/41-119 del 1› settembre 1992;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 15
gennaio  1992,  n.  21,  i  dispositivi  atti  a  ridurre  i  carichi
inquinanti delle  autovetture  adibite  al  servizio  di  taxi  o  di
noleggio  con  conducente, immatricolate per la prima volta a partire
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono:
    a) per i veicoli muniti di motore  ad  accensione  comandata,  le
marmitte  catalitiche  di  prima installazione gia' previste all'atto
dell'omologazione  del  tipo  o  i   dispositivi   catalizzatori   di
sostituzione   (retrofit)   installati   successivamente  alla  prima
immatricolazione del veicolo purche'  regolarmente  omologati  presso
gli uffici della direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione.
    b)  per  i  veicoli  muniti  di motore ad accensione spontanea, i
dispositivi di alimentazione e di scarico,  indicati  nella  relativa
scheda  informativa  riguardante l'omologazione CEE, atti a contenere
le emissioni inquinanti entro  i  limiti  stabiliti  dalla  direttiva
91/441/CEE  recepita  con  decreto  interministeriale del 28 dicembre
1991.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il testo del comma 7  dell'art.  12,  della  legge  n.
          21/1992  (Legge quadro per il trasporto di persone mediante
          autoservizi pubblici non  di  linea)  e'  il  seguente:  "A
          partire   dal   1›   gennaio   1992   i  veicoli  di  nuova
          immatricolazione adibiti al servizio di taxi o al  servizio
          di  noleggio  con  conducente  dovranno  essere  muniti  di
          marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a  ridurre
          i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con
          apposito  decreto  del  Ministro  dei trasporti, da emanare
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          presente legge".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  La direttiva CEE n. 91/441, che modifica la direttiva
          70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri relative alle misure da adottare  contro
          l'inquinamento  atmosferico  con le emissioni dei veicoli a
          motore, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  delle
          comunita'   europee   n.  L.  242  del  30  agosto  1991  e
          ripubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 85 del 4 novembre 1991, 2a serie speciale.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il testo del comma 7 dell'art. 12 della legge n.
          21/1992 si veda in nota alle premesse.
             - Per la direttiva  n.  91/441  si  veda  in  nota  alle
          premesse.