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LEGGE 17 febbraio 1993, n. 33

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

note: Entrata in vigore della legge: 18/2/1993
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Testo in vigore dal: 18-2-1993
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante  soppressione
dell'Ente  partecipazioni  e finanziamento industria manifatturiera -
EFIM, e' convertito  in  legge  con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge  18 luglio 1992, n. 340, 14 agosto 1992, n. 362, e
20 ottobre 1992, n. 414.
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  GUARINO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato e,
                                  ad  interim,  delle  partecipazioni
                                  statali
                                  REVIGLIO, Ministro del  bilancio  e
                                  della programmazione economica
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
          AVVERTENZA:
             Il  decreto-legge  19  dicembre  1992,  n. 487, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          298 del 19 dicembre 1992.
             A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
          pubblicazione.
             Il testo del decreto-legge coordinato con  la  legge  di
          conversione   e'   pubblicato  in  questa  stessa  Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 28.