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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 dicembre 1992, n. 564

Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/2/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1994)
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Testo in vigore dal: 27-2-1993
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Visto l'art. 3, comma 1,  della  legge  25  agosto  1991,  n.  287,
contenente: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e  sulla
attivita' dei pubblici esercizi"; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione del  testo  unico  18  giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con  regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635; 
  Visto l'art. 19, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, contenente:  "Attuazione  della  delega  di  cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 5 ottobre 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota  n.
559/LEG/223.000.3/S.1 del 1 dicembre 1992); 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                      Sorvegliabilita' esterna 
  1. I  locali  e  le  aree  adibiti,  anche  temporaneamente  o  per
attivita'  stagionale,  ad  esercizio  per  la  somministrazione   al
pubblico  di  alimenti  o  bevande   devono   avere   caratteristiche
costruttive tali  da  non  impedire  la  sorvegliabilita'  delle  vie
d'accesso o d'uscita. 
  2. Le porte o altri ingressi devono  consentire  l'accesso  diretto
dalla strada, piazza o altro luogo  pubblico  e  non  possono  essere
utilizzati per l'accesso ad abitazioni private. 
  3. In caso di locali parzialmente  interrati,  gli  accessi  devono
essere integralmente visibili dalla  strada,  piazza  o  altro  luogo
pubblico. 
  4. Nel caso di locali ubicati ad un livello  o  piano  superiore  a
quello della strada, piazza o  altro  luogo  pubblico  d'accesso,  la
visibilita'   esterna   deve   essere    specificamente    verificata
dall'autorita' di pubblica sicurezza, che puo' prescrivere, quando la
misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma  1,  l'apposizione
di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi  e
la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Il comma 1 dell'art. 3 della legge n. 287/1991 prevede
          che:  "L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi
          di  somministrazione  al pubblico di alimenti e di bevande,
          comprese quelle alcoliche  di  qualsiasi  gradazione,  sono
          soggetti  ad  autorizzazione,  rilasciata  dal  sindaco del
          comune nel cui territorio e' ubicato  l'esercizio,  sentito
          il  parere  della commissione competente ai sensi dell'art.
          6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma
          4 del presente articolo e a condizione che  il  richiedente
          sia  iscritto  nel registro di cui all'art. 2 (si riferisce
          al registro degli esercenti il commercio, n.d.r.). Ai  fini
          del  rilascio  dell'autorizzazione  il  sindaco  accerta la
          conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del
          Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne  la
          sussistenza   quando   cio'   non   sia  possibile  in  via
          preventiva.  Il  sindaco,   inoltre,   accerta   l'adeguata
          sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia
          per ampliamento".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977, recante
          attuazione della delega di cui all'art. 1  della  legge  22
          luglio  1975,  n.  382,  in  materia  di trasferimento e di
          delega  di  funzioni  statali  alle   regioni   a   statuto
          ordinario, e' il seguente:
             "Art.  19 (Polizia amministrativa). - Sono attribuite ai
          comuni le seguenti funzioni di cui  al  testo  unico  delle
          leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
          giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
              1)  il  rilascio  della licenza prevista dall'art. 60 e
          dalle altre disposizioni speciali  vigenti  in  materia  di
          impianto  ed  esercizio  di  ascensori  per il trasporto di
          persone o di materiali;
              2)  il  rilascio  della  licenza  per  l'esercizio  del
          mestiere  di guida, interprete, corriere o portatore alpino
          e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
              3)  la  ricezione dell'avviso preventivo per le riprese
          cinematografiche in luogo pubblico o  aperto  al  pubblico,
          previsto dall'art. 76;
              4)  il  rilascio  della  licenza temporanea di esercizi
          pubblici in occasione di fiere, mercati  o  altre  riunioni
          straordinarie  previsti  dall'art.  103,  primo  e  secondo
          comma;
              5) la concessione della  licenza  per  rappresentazioni
          teatrali  o  cinematografiche,  accademie,  feste da ballo,
          corse di cavalli, altri simili spettacoli o  trattenimenti,
          per  aperture  di  esercizio  di circoli, scuole di ballo e
          sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
              6) la licenza per pubblici  trattenimenti,  esposizioni
          di  rarita',  persone,  animali,  gabinetti ottici ed altri
          oggetti di curiosita' o per dare  audizioni  all'aperto  di
          cui all'art. 69;
              7)  i  poteri  in  ordine  alla  licenza per vendita di
          alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di  cui  agli
          articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
              8)  la  licenza  per  alberghi, compresi quelli diurni,
          locande,  pensioni,  trattorie,  osterie,  caffe'  o  altri
          esercizi   in  cui  si  vendono  o  consumano  bevande  non
          alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri  giochi
          leciti,  stabilimenti  di  bagni,  esercizi  di  rimessa di
          autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
              9) la licenza di agibilita'  per  teatri  o  luoghi  di
          pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
              10)  i  regolamenti  del  prefetto per la sicurezza nei
          locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;
              11)  le  licenze  di  esercizio  di  arte  tipografica,
          litografica  e  qualunque  arte di stampa o di riproduzione
          meccanica  o  chimica  in  molteplici  esemplari,  di   cui
          all'art. 111;
              12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64,
          terzo   comma,   relativi  alle  manifatture,  fabbriche  e
          depositi di materie insalubri o pericolose;
              13) la licenza temporanea agli stranieri  per  mestieri
          ambulanti di cui all'art. 124;
              14)  la registrazione per mestieri ambulanti (venditori
          di merci, di generi alimentari  e  bevande,  di  scritti  e
          disegni,   merciaiolo,  saltimbanco,  cantante,  suonatore,
          servitore di piazza,  facchino,  cocchiere,  conduttore  di
          veicoli  di  piazza,  barcaiolo,  lustrascarpe  e  mestieri
          analoghi) di cui all'art. 121;
              15) la  licenza  per  raccolta  di  fondi  od  oggetti,
          collette o questue di cui all'art. 156;
              16)  i  provvedimenti  per  assistenza ad inabili senza
          mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
              17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi  di
          cui all'art. 62;
              18)  la  dichiarazione  di commercio di cose antiche od
          usate di cui all'art. 126.
             Fino  all'entrata in vigore della legge di riforma degli
          enti locali territoriali, i consigli  comunali  determinano
          procedure  e  competenze  dei  propri  organi  in relazione
          all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
             In relazione  alle  funzioni  attribuite  ai  comuni  il
          Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
          puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
          direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
             I  provvedimenti  di  cui  ai numeri 5), 6), 7), 8), 9),
          11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione
          al prefetto e devono essere sospesi, annullati  o  revocati
          per motivata richiesta dello stesso.
             Il  diniego  dei provvedimenti previsti dal primo comma,
          numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13),  14),  15  e  17),  e'
          efficace solo se il prefetto esprime parere conforme".