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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1992, n. 557

Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/69/CEE che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-1993
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-2-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;
  Vista la direttiva 91/69/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 29 dicembre 1992;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1992;
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n.
231, e' cosi' modificato:
    a) all'art. 1,  comma  1,  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente:  "  a) di animali domestici da allevamento, da produzione o
da macello delle specie bovina, suina, ovina e caprina";
    b)  il  titolo  del  capitolo  I  e'  sostituito  dal   seguente:
"Importazione degli animali della specie bovina, suina e caprina";
    c)  all'art.  4, comma 1, lettera a) punto 1), infine e' aggiunta
la seguente frase: "la  peste  dei  piccoli  ruminanti,  la  malattia
emorragica  enzootica, il vaiolo degli ovini, il vaiolo dei caprini e
la febbre della valle del Rift";
    d) all'art. 4,  comma  2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente:  "  c)  deroghe  ad  un  determinato Paese terzo, che opera
garanzie sanitarie equivalenti in materia di tubercolosi dei  bovini,
di  brucellosi  dei  bovini  e  dei  suini,  e per quanto riguarda le
malattie degli ovini e dei  caprini,  equivalenti  a  quelle  di  cui
all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1992, n. 556";
    e)  all'art. 5, comma 1, dopo le parole: "vaccinati contro l'afta
epizootica delle specie" e prima delle parole: "provenienti dal Paese
terzo" le parole "bovina e suina" sono sostituite da quelle  "bovina,
suina, ovina e caprina";
    f)  all'art.  6,  comma  1,  le parole da "bovina" a "suina" sono
sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina";
    g) all'art. 7,  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.
L'importazione  degli  animali  della  specie  bovina, suina, ovina e
caprina e' ammessa soltanto dietro presentazione  di  un  certificato
riconosciuto   da   un   veterinario   ufficiale   del   Paese  terzo
esportatore";
    h) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  "1.  Gli
animali  della  specie bovina, suina, ovina e caprina sono sottoposti
al loro arrivo a controllo sanitario,  indipendentemente  dal  regime
doganale sotto il quale essi sono dichiarati";
    i)  all'art.  8,  comma  2,  le parole da "bovina" a "suina" sono
sostituite dalle seguenti: "bovina, suina, ovina e caprina";
    l) all'art. 8, comma 2, lettera c), dopo le parole: "e successive
modifiche" e prima  delle  parole:  "non  sono  state  osservate"  e'
aggiunta   la   seguente   frase:   "nonche'   da   quelle  figuranti
nell'allegato  A  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
dicembre 1992, n. 556";
    m)  all'art.  8, comma 4, dopo le parole: "gli animali delle spe-
cie" le parole "bovina  e  suina"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"bovina, suina, ovina e caprina".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
                              SCALFARO
                                    AMATO, Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                    COSTA,     Ministro     per    il
                                  coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, il 3 febbraio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 7
          AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.