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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 532

Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

note: Entrata in vigore: 26/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2007)
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Testo in vigore dal: 26-1-1993
al: 3-5-1994
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 17 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  91/628/CEE  del
Consiglio del 19 novembre 1991; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il presente decreto si applica al trasporto di: 
    a) solipedi domestici ed animali domestici della  specie  bovina,
ovina, caprina e suina; 
    b) pollame, volatili e conigli domestici; 
    c) cani e gatti domestici; 
    d) altri mammiferi e volatili; 
    e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo. 
  2. Il presente decreto non si applica agli animali da  compagnia  a
seguito dei viaggiatori che li trasportano senza  scopo  di  lucro  e
sono fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia  di
trasporti di animali: 
    a) effettuati  su  una  distanza  massima  di  50  km  a  partire
dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di 
destinazione; o 
    b) effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli  o  mezzi  di
trasporto  di  loro  proprieta'  nel  caso  in  cui  le   circostanze
geografiche  impongano  una  transumanza   stagionale   senza   scopo
lucrativo per alcuni tipi di animali. 
 
 
 
          AVVERTENZA 
 
              Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle 
          note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, 
               comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico 
            delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla 
             emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e 
             sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
          approvato con D P R 14 marzo 1986, n. 217.