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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 529

Attuazione della direttiva 91/174/CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-5-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 21 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  91/174/CEE  del
Consiglio del 25 marzo 1991; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
((Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali  e  dell'agricoltura  e  delle
foreste,)) di concerto con i Ministri degli affari esteri, di  grazia
e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) l'istituzione, per gli animali, compresi  nell'elenco  di  cui
all'allegato II del Trattato  istitutivo  della  Comunita'  Economica
Europea,  ed  appartenenti  a  specie  e  razze  diverse  da   quelle
regolamentate dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, del relativo  libro
genealogico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto; 
    b) l'istituzione, per le specie e razze  autoctone  di  cui  alla
lettera a), che presentino limitata  diffusione,  per  le  quali  non
siano  istituiti  i  libri   genealogici,   del   relativo   registro
anagrafico, cosi' come definito nell'allegato al presente decreto; 
    c) la riproduzione dei detti animali secondo le norme  stabilite,
per ciascuna razza e specie,  dai  relativi  disciplinari  dei  libri
genealogici o registri anagrafici di cui al successivo art. 2; 
    d) la commercializzazione degli stessi animali  e  dello  sperma,
degli ovuli e degli embrioni  ad  essi  relativi,  secondo  le  norme
stabilite, per ciascuna razza e specie, dai relativi disciplinari dei
libri genealogici o dei registri anagrafici, nonche' sulla base della
apposita certificazione genealogica, di cui al successivo art. 5.