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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1992, n. 515

Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita.

note: Entrata in vigore del decreto:20/5/1993.Le disposizioni di cui all'art. 28 entrano in vigore: 31-12-1992. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI
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  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE STABILITE
    NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
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  • 6
  • 7
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  • 9
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  • DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPRESE STABILITE IN ALTRO STATO MEMBRO
    DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
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  • 20
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  • 24
  • 25
  • DISPOSIZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E
    ALLE OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE
  • 26
  • MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE
    SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
  • 27
  • 28
  • 29
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-5-1993
al: 18-5-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 33 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  90/619/CEE  del
Consiglio dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legisla-
tive, regolamentari  ed  amministrative  riguardanti  l'assicurazione
diretta sulla vita, fissa  le  disposizioni  destinate  a  facilitare
l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e  modifica
la direttiva 79/267/CEE; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia  e
giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Agli effetti del presente decreto si intende per: 
    a) Stato membro:  uno  Stato  membro  della  Comunita'  economica
europea; 
    b)  Stabilimento:  la  sede  legale  o  una  sede  secondaria  di
un'impresa di assicurazione; 
    c) Contratto: il contratto  concernente  le  assicurazioni  o  le
operazioni previste dalla tabella  allegata  alla  direttiva  CEE  n.
79/267 del 5 marzo 1979; 
    d)  Obbligazione:  l'obbligazione  derivante  dal  contratto   di
assicurazione o dalle operazioni previste dalla tabella allegata alla
direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979; 
    e) Stato membro dell'obbligazione: lo  Stato  membro  in  cui  il
contraente ha il proprio domicilio abituale ovvero, se il  contraente
e' una persona giuridica, lo Stato membro della sede della  stessa  a
cui si riferisce il contratto; 
    f) Stato membro di  stabilimento:  lo  Stato  membro  in  cui  e'
situato lo stabilimento che assume l'obbligazione; 
    g) Stato membro  di  prestazione  di  servizi:  lo  Stato  membro
dell'obbligazione   quando   l'obbligazione   e'   assunta   da   uno
stabilimento situato in un altro Stato membro; 
    h) Societa' controllate: le societa' controllate cosi' come defi-
nite dall'art. 2359 c.c.; 
    i) Unita' di conto europea (ECU): come definita dall'art. 10  del
regolamento  finanziario  del   21   dicembre   1977   e   successive
modificazioni,  applicabile  al  bilancio  generale  della  Comunita'
economica europea. 
                                        (Direttiva n. 90/619, art. 2) 
          AVVERTENZA: 
              Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle 
            note del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 
            8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico 
            delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla 
             emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e 
             sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.