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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 517

((Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.))

note: Entrata in vigore del decreto: 15/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal: 26-5-2016
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 12 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  90/384/CEE  del
Consiglio del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle  legislazioni
degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento
automatico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie  e  per  gli  affari  regionali  e  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianto, di concerto con i Ministri degli  affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
                    (( (Campo di applicazione).)) 
 
  ((1. Il presente decreto si applica agli  strumenti  per  pesare  a
funzionamento non automatico. 
  2. Ai fini del presente decreto  si  distinguono  le  categorie  di
utilizzazione  degli  strumenti  per  pesare  a   funzionamento   non
automatico seguenti: 
    a) la determinazione della massa per le transazioni commerciali; 
    b) la determinazione della massa per il calcolo di  un  pedaggio,
di una tariffa, di una tassa, di un premio,  di  un'ammenda,  di  una
remunerazione, di un'indennita' o di un canone di tipo analogo; 
    c)  la  determinazione  della   massa   per   l'applicazione   di
disposizioni legislative o regolamentari o per perizie giudiziarie; 
    d) la determinazione della massa nella prassi medica nel contesto
della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura; 
    e)  la  determinazione  della  massa  per  la  fabbricazione   di
medicinali su prescrizione medica in  farmacia  e  la  determinazione
delle masse in  occasione  delle  analisi  effettuate  in  laboratori
medici e farmaceutici; 
    f) la determinazione del prezzo in funzione della  massa  per  la
vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi; 
    g) tutte  le  applicazioni  diverse  da  quelle  menzionate  alle
lettere da a) a f).))