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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 517

((Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione.))

note: Entrata in vigore del decreto: 15/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2016)
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Testo in vigore dal:  26-5-2016
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Art. 2

(( (Definizioni).))
((
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "strumento per pesare": uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso; uno strumento per pesare può inoltre servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche connesse con la massa;
b) "strumento per pesare a funzionamento non automatico" o "strumento": uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;
c) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di uno strumento per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
d) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di uno strumento sul mercato dell'Unione europea, di seguito Unione;
e) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
f) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
g) "importatore": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione strumenti provenienti da un Paese terzo;
h) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento;
i) "operatori economici": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
l) "specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che lo strumento deve soddisfare;
m) "norma armonizzata": una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
n) "accreditamento": accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
o) "organismo nazionale di accreditamento": organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
p) "valutazione della conformità": il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali del presente decreto relativi agli strumenti;
q) "organismo di valutazione della conformità": un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
r) "richiamo": qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di uno strumento già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
s) "ritiro": qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di uno strumento presente nella catena di fornitura;
t) "normativa di armonizzazione dell'Unione": la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
u) "marcatura CE": una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che lo strumento è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.
))