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DECRETO LEGISLATIVO 14 dicembre 1992, n. 508

Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/02/1999)
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Testo in vigore dal: 9-10-1993
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 47 della legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  90/667/CEE  del
Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per
l'eliminazione, la trasformazione  e  l'immissione  sul  mercato  dei
rifiuti di origine animale e  la  protezione  degli  agenti  patogeni
degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che
modifica la direttiva 90/425/CEE; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e della sanita', di concerto con i Ministri degli  affari
esteri, di grazia e giudizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente decreto stabilisce: 
    a) le norme sanitarie e di polizia veterinaria che  si  applicano
ai procedimenti di eliminazione e/o di trasformazione dei rifiuti  di
origine  animale  allo  scopo  di  distruggere  gli  agenti  patogeni
eventualmente in  essi  presenti  nonche'  alla  produzione  per  gli
animali di alimenti di origine animale con metodi atti ad evitare che
essi possano contenere agenti patogeni; 
    b) le norme relative all'immissione sul mercato  dei  rifiuti  di
origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano. 
  2. Sono fatte salve le norme sanitarie  e  di  polizia  veterinaria
concernenti: 
    a) l'eradicazione ed il controllo delle malattie degli animali; 
    b) l'impiego di rifiuti di cucina e dei pasti; 
    c)  la  produzione  di  alimenti  composti  per  ((  animali   ))
contenenti componenti di  prodotti  animali  e  vegetali  nonche'  di
alimenti  per  animali  contenenti  sostanze  unicamente  di  origine
vegetale.