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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
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vigente al 09/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3 il quale prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica
sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione  del
codice della strada; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 novembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                      Art. 1 (Art. 1 Cod. Str.) 
                         (Relazione annuale) 
  1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio
sulla base di specifici rapporti e indagini,  riguardanti  i  diversi
profili sociali, ambientali ed economici della circolazione  e  della
sicurezza stradale e' trasmessa  alla  Presidenza  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti
e  le  indagini  sono  elaborati  dai  ministeri,  anche  avvalendosi
dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche
e private, particolarmente qualificate nel settore. 
  2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro  il
30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,  che  fa
conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3 il quale prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica
sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione  del
codice della strada; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 novembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                      Art. 1 (Art. 1 Cod. Str.) 
                         (Relazione annuale) 
  1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio
sulla base di specifici rapporti e indagini,  riguardanti  i  diversi
profili sociali, ambientali ed economici della circolazione  e  della
sicurezza stradale e' trasmessa  alla  Presidenza  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti
e  le  indagini  sono  elaborati  dai  ministeri,  anche  avvalendosi
dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche
e private, particolarmente qualificate nel settore. 
  2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro  il
30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,  che  fa
conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio.