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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo
3 il quale prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica
sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione  del
codice della strada; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 novembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 dicembre 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                      Art. 1 (Art. 1 Cod. Str.) 
                         (Relazione annuale) 
  1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio
sulla base di specifici rapporti e indagini,  riguardanti  i  diversi
profili sociali, ambientali ed economici della circolazione  e  della
sicurezza stradale e' trasmessa  alla  Presidenza  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti
e  le  indagini  sono  elaborati  dai  ministeri,  anche  avvalendosi
dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche
e private, particolarmente qualificate nel settore. 
  2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro  il
30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,  che  fa
conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                NOTE AL DECRETO
          Nota al titolo:
            - Le disposizioni del nuovo codice della strada  (decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n. 285) sono pubblicate nel
          suppl. ord.  n. 79 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
          - n. 114 del 18 maggio 1992.
          Note alle premesse
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n.
          190  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  delle  norme
          concernenti  la  disciplina della circolazione stradale) e'
          il seguente:
             "Art. 3. - 1. Entro il termine  di  cui  all'art.  1  il
          Governo,  ai  sensi  dell'art.  17, comma 1, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  adotta  norme  regolamentari   per
          l'esecuzione  e  l'attuazione delle disposizioni del codice
          della strada, con contestuale abrogazione  del  regolamento
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
          giugno 1959, n. 420,  e  delle  altre  norme  regolamentari
          incompatibili,  e  adeguando  le disposizioni regolamentari
          concernenti la segnalazione stradale alle  norme  contenute
          nelle  direttive  comunitarie e agli accordi internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione  cui  debbono  attenersi gli enti cui spetta
          l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
          conto di quanto gia' disposto in attuazione  dell'art.  19-
          bis  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393,   introdotto
          dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.
             2.  Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
          competenti per materia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della  legge  23 agosto 1988, n. 400, adottano, con proprio
          decreto,   norme   regolamentari   per    l'esecuzione    e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari per la riorganizzazione di uffici od  organi,
          compresi  quelli delle aziende od amministrazioni autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze ad essi affidate. Potra'  all'occorrenza  essere
          prevista  l'istituzione di organismi consultivi e di studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada.
             3. I  regolamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione e della semplificazione e  snellimento
          delle  procedure,  riducendo  al massimo, anche in funzione
          della prevalente natura degli istituti e dei  provvedimenti
          l'intervento  di piu' uffici nel procedimento ed eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli".
             - Il testo dell'art. 17, comma 1 della legge  23  agosto
          1988,  n.    400  (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del  Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.