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LEGGE 19 dicembre 1992, n. 489

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.

note: Entrata in vigore della legge: 22/12/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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Testo in vigore dal: 19-3-1994
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  comunitarie
                     relative al mercato interno 
 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro  il  31  dicembre  1992,
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per  dare  attuazione
alle direttive delle Comunita' europee comprese negli elenchi di  cui
agli allegati A e B della presente legge. 
  2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto  dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  per  gli  affari
regionali congiuntamente ai  Ministri  con  competenza  istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti. 
  3. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B  della  presente
legge sono trasmessi alla Camera dei  deputati  ed  al  Senato  della
Repubblica per l'acquisizione,  entro  venti  giorni  dalla  data  di
trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti  per
materia e,  ove  necessario,  delle  osservazioni  della  commissione
parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i 
decreti sono comunque emanati. ((1)) 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma  2)
che" Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19  dicembre  1992,
n. 489, e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti
legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE  e
91/498/CEE del 29 luglio  1991,  secondo  i  criteri  ed  i  principi
direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge."