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DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992, n. 445

Analisi ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992
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Testo in vigore dal: 5-12-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  ordinamento  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  ed  in particolare l'articolo 30,
comma 4, lettere c), d) ed e);
   VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321,
e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
   ACQUISITO  il  parere  preliminare  delle  competenti  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1992;
  ACQUISITO  il  parere   definitivo   delle   predette   Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1992;
   SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
              (Preposizione alla funzione di Direttore
            di ufficio centrale o di ufficio equiparato)
1.  Alla  funzione  di direttore di ufficio centrale del Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria  o  di  ufficio  equiparato  sono
preposti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta
del  Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, dirigenti
generali dell'Amministrazione penitenziaria  e  magistrati  collocati
fuori del ruolo organico della magistratura.
2.  Gli  incarichi  dirigenziali  di cui al comma 1 sono conferiti ai
dirigenti ed ai magistrati in base  alla  particolare  esperienza  ed
alla  particolare  preparazione  acquisite  nel  corso dell'esercizio
delle loro precedenti funzioni.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante  ordinamento  del
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  ed  in particolare l'articolo 30,
comma 4, lettere c), d) ed e);
   VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321,
e l'articolo 1, comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172;
   ACQUISITO  il  parere  preliminare  delle  competenti  Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a
norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 ottobre 1992;
  ACQUISITO  il  parere   definitivo   delle   predette   Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   VISTA  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1992;
   SULLA PROPOSTA del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                                EMANA
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
              (Preposizione alla funzione di Direttore
            di ufficio centrale o di ufficio equiparato)
1.  Alla  funzione  di direttore di ufficio centrale del Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria  o  di  ufficio  equiparato  sono
preposti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta
del  Direttore Generale dell'Amministrazione penitenziaria, dirigenti
generali dell'Amministrazione penitenziaria  e  magistrati  collocati
fuori del ruolo organico della magistratura.
2.  Gli  incarichi  dirigenziali  di cui al comma 1 sono conferiti ai
dirigenti ed ai magistrati in base  alla  particolare  esperienza  ed
alla  particolare  preparazione  acquisite  nel  corso dell'esercizio
delle loro precedenti funzioni.