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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 1992, n. 424

Regolamento di attuazione della direttiva della Commissione delle Comunità europee n. 628 del 30 ottobre 1990 contenente disposizioni relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/11/1992
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vigente al 26/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-11-1992

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati ai circolare su strada, con o senza carrozzeria nonché i loro rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione CEE secondo prescrizioni tecniche emanate dal Ministro dei trasporti con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro dei trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un tipo di veicolo, per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE dei suddetti veicoli;
Visto il proprio decreto 28 dicembre 1982 nel quale sono elaborate in un testo unico le direttive n. 77/541/CEE, n. 81/576/CEE e n. 82/319/CEE dettanti norme relative alla omologazione parziale CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta nonché alla omologazione parziale CEE dei veicoli a motore per quanto attiene alla installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983);
Vista la direttiva della commissione n. 90/628/CEE con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni alle prescrizioni tecniche delle direttive soprarichiamate;
Visto l'art. 3.1, nota 1 dell'allegato alla direttiva n. 90/628/CEE, secondo il quale "gli Stati membri possono accettare, ai sensi della legislazione nazionale, altri tipi di cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta che rientrino nella n. 90/628/CEE";
Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del proprio decreto del 28 dicembre 1982;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 21 novembre 1991;
Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli allegati al decreto ministeriale 28 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 marzo 1983, recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme relative alla omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, sono modificati ed integrati conformemente a quanto indicato nell'allegato A al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La direttiva CEE n. 90/628, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri rela- tive alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 341 del 6 dicembre 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 31 gennaio 1991, 2a serie speciale.
Note alle premesse:
- La legge n. 942/1973 detta norme sulla "Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi". Si trascrive il testo dei relativi articoli 1, 2 e 10:
"Art. 1. - I veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti, dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile all'esame del tipo per l'omologazione CEE secondo le prescrizioni tecniche che saranno emanate entro sei mesi dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con propri decreti, in attuazione delle direttive del Consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
"Art. 2. - La domanda per l'omologazione di cui al precedente art. 1 è presentata dal costruttore, o dal suo legale rappresentante, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile; la domanda non è accolta quando risulti che sia stata presentata, per lo stesso tipo di veicolo, richiesta di omologazione presso altro Stato membro della CEE".
"Art. 10. - Le prescrizioni tecniche man mano emanate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in attuazione delle direttive comunitarie possono essere rese obbligatorie con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, anche prima che siano completate prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione CEE, in sostituzione di quelle concernenti l'omologazione nazionale o l'approvazione dei tipi di dispositivi previste, rispettivamente dagli articoli 53 e 78 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393".
- Per la direttiva CEE n. 90/628 si veda in nota al titolo.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fema restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.