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DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1992, n. 418

Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/10/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/1992)
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Testo in vigore dal: 27-10-1992
al: 26-12-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza,  in  attesa  del
riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di  disciplinare  per
gli amministratori straordinari  delle  unita'  sanitarie  locali  la
durata in carica ed i criteri per la nomina e per  le  corrispondenti
indennita'; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare  agli
alunni   handicappati   l'esercizio   del   diritto   all'educazione,
all'istruzione  e  all'integrazione  scolastica  in  relazione   alle
operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   erogare
all'Unione italiana ciechi un contruibuto compensativo per  il  1992,
al fine di non pregiudicarne l'attivita' istituzionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 ottobre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
istruzione, per gli affari sociali, del tesoro e dell'interno; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale,  i
termini di cui all'articolo 1, commi  3  e  7,  del  decreto-legge  6
febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993. 
  2. Gli amministratori straordinari delle  unita'  sanitarie  locali
decadono dalla carica a decorrere dal 1' gennaio 1993. Il  presidente
della giunta della regione o della provincia  autonoma,  su  conforme
deliberazione della rispettiva giunta, provvede,  a  decorrere  dalla
stessa data e, comunque, non oltre il 15 gennaio  1993,  con  proprio
decreto, al rinnovo degli  amministratori  straordinari,  confermando
gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di
gestione  da  condurre  tenendo  anche  conto  degli  atti   di   cui
all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero
scegliendo  nuovi   amministratori   tra   gli   aspiranti   iscritti
nell'elenco di cui all'articolo  1,  comma  7,  del  decreto-legge  6
febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 1991, n. 111, con le modalita'  previste  dal  comma  8  dello
stesso articolo 1, da espletarsi entro e non  oltre  il  31  dicembre
1992, e che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di  eta'.  Nel
caso in cui la regione o la provincia  autonoma  abbia  proceduto  ad
accorpamenti   delle   unita'    sanitarie    locali,    la    nomina
dell'amministratore straordinario e'  effettuata  direttamente  dalla
regione in deroga alle modalita' previste dall'articolo 1,  comma  8,
del citato  decreto-legge,  scegliendo  il  nominativo  dal  predetto
elenco. Non  possono  essere  confermati  o  nominati  amministratori
straordinari   coloro   che   si   trovano   nelle   condizioni    di
incompatibilita' di cui al comma 7 o nelle  condizioni  previste  dal
comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991. 
  3. Agli amministratori delle unita' sanitarie locali sono estese le
disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della  legge  8  giugno
1990, n. 142. 
  4. Le indennita' spettanti agli  amministratori  straordinari  sono
fissate dalla regione o dalla  provincia  autonoma  in  relazione  al
numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere
esistenti nelle unita' sanitarie locali. L'indennita' annua, al lordo
delle ritenute erariali, e' determinata in misura non inferiore  alla
somma dello stipendio iniziale lordo,  della  indennita'  integrativa
speciale, della tredicesima mensilita' e dell'indennita' di direzione
dei direttori amministrativi  capi-servizio  delle  unita'  sanitarie
locali. L'indennita' non puo' risultare  superiore  al  doppio  della
predetta somma. All'amministratore  straordinario  non  spetta  alcun
trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza  a
quello  di  svolgimento  delle  proprie  funzioni.  Per  i   pubblici
dipendenti la nomina ad  amministratore  straordinario  determina  il
collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di  aspettativa
e' utile ai fini del trattamento di  quiescenza  e  di  previdenza  e
dell'anzianita'  di  servizio.  Le  amministrazioni  di  appartenenza
provvedono ad  effettuare  il  versamento  dei  relativi  contributi,
comprensivi  delle  quote  a  carico  del  dipendente,  nonche'   dei
contributi  assistenziali,  calcolati  sul  trattamento   stipendiale
spettante al medesimo, ed a richiedere il  rimborso  del  correlativo
onere alle unita' sanitarie locali interessate, le quali procedono al
recupero delle quote a carico dell'interessato. E' abrogato il  comma
12  dell'articolo  1  del  decreto-legge  6  febbraio  1991,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  1991,  n.  111.
L'indennita' di carica dei componenti dei comitati dei garanti  resta
fissata nelle misure vigenti. 
  5. Nelle unita' sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991
hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire
duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti e' integrato da
altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto
tra i funzionari della Ragioneria generale  dello  Stato,  e  l'altro
nominato  dalla  regione.  L'indennita'  annua  lorda  spettante   ai
componenti del collegio dei  revisori  dei  conti  e'  fissata  dalla
regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del
compenso  spettante  all'amministratore   straordinario   dell'unita'
sanitaria  locale.  Al  presidente  di  detto  collegio  spetta   una
maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita'  fissata  per  gli
altri componenti. La maggiore  spesa  derivante  dal  presente  comma
trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 7. 
  6. Qualora le regioni non adottino gli  atti  di  loro  competenza,
conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, provvede
in via sostitutiva il Ministro della sanita'. 
  7.  Nei  rapporti  con  le  farmacie   e   le   strutture   private
convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze,
si deve considerare  debitore  inadempiente  e  soggetto  passivo  di
azione di  pignoramento  l'unita'  sanitaria  locale  incaricata  del
pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.