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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2024)
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vigente al 06/03/2020
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-2-2018
al: 9-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; 
  Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato
"Codice  della  strada"  in  data  9  luglio  1991  e  la  successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio  dei  Ministri  in
data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli
altri Ministri interessati; 
  Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della  legge  13
giugno 1991, n. 190,  dalla  competente  commissione  permanente  del
Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e  da  quella  della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale  si  sono  recepite  alcune
delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; 
  Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam-
era dei deputati in data 1 febbraio 1992; 
  Viste le  deliberazioni  conclusive  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia  e  giustizia,  della
difesa,  delle  finanze,  del  tesoro,  della  pubblica   istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste,  dell'ambiente  e  per  i  problemi
delle aree urbane; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        (Principi generali). 
 
  1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra
tra le finalita' primarie di ordine sociale ed  economico  perseguite
dallo Stato. 
  2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e  degli  animali  sulle
strade  e'  regolata  dalle  norme  del   presente   codice   e   dai
provvedimenti emanati in applicazione di  esse,  nel  rispetto  delle
normative internazionali e comunitarie  in  materia.  Le  norme  e  i
provvedimenti attuativi si ispirano  ((ai  principi  della  sicurezza
stradale e della mobilita' sostenibile)), perseguendo gli  obiettivi:
di ridurre i costi economici, sociali  ed  ambientali  derivanti  dal
traffico veicolare; di migliorare il livello di qualita'  della  vita
dei  cittadini  anche  attraverso  una  razionale  utilizzazione  del
territorio; di migliorare la  fluidita'  della  circolazione  ((;  di
promuovere l'uso dei velocipedi)). 
  3. Al fine di ridurre il  numero  e  gli  effetti  degli  incidenti
stradali ed in relazione  agli  obiettivi  ed  agli  indirizzi  della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 
  4. Il Governo comunica  annualmente  al  Parlamento  l'esito  delle
indagini periodiche riguardanti  i  profili  sociali,  ambientali  ed
economici della circolazione stradale. 
  5. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce
all'opinione pubblica i dati piu' significativi  utilizzando  i  piu'
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi  di  alcune
categorie  di  cittadini,  il   messaggio   pubblicitario   di   tipo
prevenzionale ed educativo.