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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2024)
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Testo in vigore dal: 1-1-1993
al: 29-6-2003
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; 
  Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato
"Codice  della  strada"  in  data  9  luglio  1991  e  la  successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio  dei  Ministri  in
data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli
altri Ministri interessati; 
  Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della  legge  13
giugno 1991, n. 190,  dalla  competente  commissione  permanente  del
Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e  da  quella  della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale  si  sono  recepite  alcune
delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; 
  Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam-
era dei deputati in data 1 febbraio 1992; 
  Viste le  deliberazioni  conclusive  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia  e  giustizia,  della
difesa,  delle  finanze,  del  tesoro,  della  pubblica   istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste,  dell'ambiente  e  per  i  problemi
delle aree urbane; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                          Principi generali 
 
  1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e  degli  animali  sulle
strade  e'  regolata  dalle  norme  del   presente   codice   e   dai
provvedimenti emanati in applicazione di  esse,  nel  rispetto  delle
normative internazionali e comunitarie  in  materia.  Le  norme  e  i
provvedimenti attuativi si  ispirano  al  principio  della  sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale  gestione  della
mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico. 
  2. Il Governo comunica  annualmente  al  Parlamento  l'esito  delle
indagini periodiche riguardanti  i  profili  sociali,  ambientali  ed
economici della circolazione stradale. 
  3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i
dati  piu'  significativi  utilizzando  i  piu'  moderni  sistemi  di
comunicazione di  massa  e,  nei  riguardi  di  alcune  categorie  di
cittadini,  il  messaggio  pubblicitario  di  tipo  prevenzionale  ed
educativo. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; 
  Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato
"Codice  della  strada"  in  data  9  luglio  1991  e  la  successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio  dei  Ministri  in
data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli
altri Ministri interessati; 
  Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della  legge  13
giugno 1991, n. 190,  dalla  competente  commissione  permanente  del
Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e  da  quella  della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale  si  sono  recepite  alcune
delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; 
  Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam-
era dei deputati in data 1 febbraio 1992; 
  Viste le  deliberazioni  conclusive  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia  e  giustizia,  della
difesa,  delle  finanze,  del  tesoro,  della  pubblica   istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste,  dell'ambiente  e  per  i  problemi
delle aree urbane; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                          Principi generali 
 
  1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e  degli  animali  sulle
strade  e'  regolata  dalle  norme  del   presente   codice   e   dai
provvedimenti emanati in applicazione di  esse,  nel  rispetto  delle
normative internazionali e comunitarie  in  materia.  Le  norme  e  i
provvedimenti attuativi si  ispirano  al  principio  della  sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale  gestione  della
mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico. 
  2. Il Governo comunica  annualmente  al  Parlamento  l'esito  delle
indagini periodiche riguardanti  i  profili  sociali,  ambientali  ed
economici della circolazione stradale. 
  3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i
dati  piu'  significativi  utilizzando  i  piu'  moderni  sistemi  di
comunicazione di  massa  e,  nei  riguardi  di  alcune  categorie  di
cittadini,  il  messaggio  pubblicitario  di  tipo  prevenzionale  ed
educativo.