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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2024)
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Testo in vigore dal: 1-1-1993
al: 29-6-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; 
  Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato
"Codice  della  strada"  in  data  9  luglio  1991  e  la  successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio  dei  Ministri  in
data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli
altri Ministri interessati; 
  Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della  legge  13
giugno 1991, n. 190,  dalla  competente  commissione  permanente  del
Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e  da  quella  della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale  si  sono  recepite  alcune
delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; 
  Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam-
era dei deputati in data 1 febbraio 1992; 
  Viste le  deliberazioni  conclusive  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia  e  giustizia,  della
difesa,  delle  finanze,  del  tesoro,  della  pubblica   istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste,  dell'ambiente  e  per  i  problemi
delle aree urbane; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                          Principi generali 
 
  1. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e  degli  animali  sulle
strade  e'  regolata  dalle  norme  del   presente   codice   e   dai
provvedimenti emanati in applicazione di  esse,  nel  rispetto  delle
normative internazionali e comunitarie  in  materia.  Le  norme  e  i
provvedimenti attuativi si  ispirano  al  principio  della  sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale  gestione  della
mobilita', della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico. 
  2. Il Governo comunica  annualmente  al  Parlamento  l'esito  delle
indagini periodiche riguardanti  i  profili  sociali,  ambientali  ed
economici della circolazione stradale. 
  3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione pubblica i
dati  piu'  significativi  utilizzando  i  piu'  moderni  sistemi  di
comunicazione di  massa  e,  nei  riguardi  di  alcune  categorie  di
cittadini,  il  messaggio  pubblicitario  di  tipo  prevenzionale  ed
educativo. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge n. 190/1991 reca: "Delega al Governo per la
          revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina  della
          circolazione  stradale".  Il testo dell'articolo 4, commi 2
          e 3, della citata legge e' il seguente:
             "2. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro
          sessanta    giorni    dalla     assegnazione,     indicando
          specificatamente  le  eventuali  disposizioni  ritenute non
          conformi ai principi e criteri  direttivi  della  legge  di
          delegazione.
             3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni,
          esaminati  i  pareri  di  cui  al comma 2, ritrasmette alle
          Camere,  con  le  sue  osservazioni  e  con  le   eventuali
          modificazioni delle commissioni permanenti, che deve essere
          espresso entro trenta giorni dalla assegnazione".