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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 29 febbraio 1992, n. 270

Regolamento recante le caratteristiche dell'attrezzo a chiave per il blocco degli autoveicoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/05/1992
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 15-5-1992
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  testo  unico  delle   norme   sulla   disciplina   della
circolazione  stradale,  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,  ed  in  particolare  il  comma  6
dell'art.  115,  aggiunto dall'art. 19, comma 2, della legge 24 marzo
1989, n. 122;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
  Vista  la  comunicazione  n.  280 del 12 febbraio 1992 inviata alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai  sensi  dell'art.  17  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'attrezzo  a  chiave  per il blocco delle ruote dei veicoli in
sosta nelle ipotesi previste dai  commi  4  e  5  dell'art.  115  del
decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come
integrato dall'art. 19 della legge 24 marzo 1989, n. 122, deve  avere
le seguenti caratteristiche:
    a)  essere  realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per
bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo  da  poter  essere
adattate a vari tipi di ruota;
    b)  consentire  il  fissaggio,  tramite  le  pinze, sul bordo del
cerchione o del pneumatico, senza possibilita' di  sfilaggio  neanche
quando il pneumatico e' sgonfio;
    c)  impedire  lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in
relazione  allo  sforzo  massimo  di  trazione  agente  sulla   ruota
bloccata;
    d)  essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il
veicolo, ne' il pneumatico;
    e) essere munito di coprimozzo con la  faccia  di  appoggio  alla
ruota del veicolo rivestita di gomma;
    f)  non  avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di
ingombro del veicolo;
    g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di  sicurezza
oppure  di  un  sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno
quattro numeri;
    h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
    i) essere verniciato con colore sulla tonalita' base del giallo.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   L'art.   115  del  testo  unico  delle  norme  sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          D.P.R.  n.  393/1959,  come  modificato  dall'art. 19 della
          legge 24 marzo 1989, n. 122, cosi' recita:
             "Art. 115 (Sosta). -  Durante  l'arresto  protratto  nel
          tempo  di  un  veicolo  o di un animale il conducente se si
          allontana  deve  adottare  le  opportune  cautele  atte  ad
          evitare incidenti.
             Fuori dei centri abitati, durante la sosta, il veicolo o
          l'animale   deve  essere  collocato  sugli  spazi  all'uopo
          esistenti o sulle banchine pavimentate o, in mancanza,  sul
          margine  destro della carreggiata e parallelamente all'asse
          di questa.
             Nei centri abitati,  durante  la  sosta,  il  veicolo  o
          l'animale   deve   essere   collocato   sul  margine  della
          carreggiata e parallelamente all'asse di questa, salvo  che
          sia diversamente prescritto.
             Qualora  non  esista  marciapiede laterale rialzato deve
          essere  lasciato  uno  spazio  libero  sufficiente  per  il
          transito dei pedoni.
             La sosta e' vietata:
               a)  in  corrispondenza  o in prossimita' dei crocevia,
          delle curve, dei dossi,  delle  gallerie,  dei  passaggi  a
          livello e delle fermate dei servizi pubblici di linea;
               b)   sui   binari   tramviari,  sugli  attraversamenti
          pedonali e allo sbocco dei passi carrabili;
               c) quando la parte della carreggiata che resta  libera
          sia  insufficiente  per  la  circolazione dei veicoli in un
          solo senso;
               d) in prossimita'  o  in  corrispondenza  dei  segnali
          stradali in modo da occultarne la vista;
               e)  sulle aree destinate alla fermata o sosta dei taxi
          e a quelle dei veicoli per il carico  e  lo  scarico  delle
          merci;
              f) sui marciapiedi, sulle banchine, sotto i fornici e i
          portici, salvo diversa segnalazione;
              g) sulle piste di cicli o agli sbocchi delle medesime;
              h)  negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei
          veicoli per handicappati e in corrispondenza degli  scivoli
          o  dei  raccordi  tra  i  marciapiedi,  rampe o corridoi di
          transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
              i)  nelle  isole  pedonali,  nelle  zone   a   traffico
          limitato, nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.
             In  alternativa  alla  rimozione, nelle ipotesi previste
          nei due commi precedenti, gli  organi  di  polizia  possono
          provvedere, anche previo spostamento del veicolo, al blocco
          dello stesso con un attrezzo a chiave applicato alle ruote,
          ovvero  alla  asportazione  della targa posteriore mediante
          svitaggio. Le caratteristiche dell'attrezzo a chiave  e  le
          modalita'  di asportazione della targa saranno definite con
          decreto del Ministro dei lavori pubblici, di  concerto  con
          il Ministro dei trasporti. Il veicolo verra' sbloccato o la
          targa  restituita  previo  pagamento  delle  spese  per  il
          servizio.  L'amministrazione comunale non  e'  tenuta  alla
          custodia    del   veicolo   fino   al   ritiro   da   parte
          dell'interessato.
             Nei centri abitati, qualora un veicolo sia  lasciato  in
          sosta  nelle  zone  indicate nel precedente comma ovvero in
          altre zone in cui la sosta e' vietata e  costituisca  grave
          intralcio  o  pericolo  per  la circolazione, gli organi di
          polizia possono  rimuoverlo  e  portarlo  alla  depositeria
          comunale.  Il  veicolo  e' restituito previo rimborso delle
          spese di trasporto e di custodia.
            Chiunque viola  le  disposizioni  del  quinto  comma  del
          presente  articolo  e'  punito  con  la sanzione pecuniaria
          amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila; chi
          viola  invece  le  altre  disposizioni  e'  punito  con  la
          sanzione  pecuniaria  amministrativa da lire quarantamila a
          lire centomila.
             Se  la  sosta  e'  effettuata  in   corrispondenza   del
          crocevia,  delle  curve,  dei  dossi  o  delle gallerie, la
          sanzione pecuniaria amministrativa e' da lire  centomila  a
          lire trecentomila".
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -   L'art.   115  del  testo  unico  delle  norme  sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          D.P.R. n. 393/1959, e' riportato in nota alle premesse.