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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 268

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/05/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
Testo in vigore dal: 7-5-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige; 
  Vista la legge 30 novembre 1989,  n.  386,  recante  norme  per  il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria; 
  Sentita la  commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista dall'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per le riforme istituzionali  e  gli  affari  regionali,  di
concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Lo statuto richiamato senza altra indicazione nelle disposizioni
che seguono e' lo statuto speciale della regione Trentino-Alto  Adige
quale risulta dal testo unico approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31  agosto  1972,  n.  670,  come  modificato  dagli
articoli da 1 a 12 della legge 30 novembre 1989,  n.  386,  in  forza
dell'art. 104 dello statuto. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il primo comma dell'art. 107  del  testo  unico  delle
          leggi  sullo  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato con D.P.R. n.  670/1972, e' cosi' formulato: "Con
          decreti legislativi saranno emanate le norme di  attuazione
          del  presente  statuto,  sentita una commissione paritetica
          composta di dodici membri  di  cui  sei  in  rappresentanza
          dello Stato, due del Consiglio regionale, due del consiglio
          provinciale  di  Trento  e  due  di  quello di Bolzano. Tre
          componenti  devono  appartenere   al   gruppo   linguistico
          tedesco".
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  104 del testo unico delle leggi sullo statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato  con  D.P.R.
          n. 670/1972, e' cosi' formulato:
             "Art.   104.   -   Ferma   la   disposizione   contenuta
          nell'articolo precedente, le norme del titolo VI  e  quelle
          dell'art.  13 possono essere modificate con legge ordinaria
          dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto
          di rispettiva competenza, della regione o delle  due  prov-
          ince.
             Le  disposizioni  di cui agli articoli 30 e 49, relative
          al cambiamento del presidente del consiglio regionale e  di
          quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere
          modificate  con  legge  ordinaria  dello  Stato su concorde
          richiesta del Governo e, rispettivamente, della  regione  o
          della provincia di Bolzano".