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DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 265

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/05/1992
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Testo in vigore dal: 7-5-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti  gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,  approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, comma secondo,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 gennaio 1992;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  le  riforme  istituzionali  e gli affari regionali, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Nel conservatorio di  musica  di  Bolzano  l'insegnamento  delle
materie  elencate  nella  tabella  allegata  e'  impartito  in lingua
italiana ed in lingua tedesca, per classi formate  annualmente  sulla
base  delle richieste degli allievi o, se minori di anni quattordici,
dei genitori.
  2. L'insegnamento delle materie diverse da quelle di cui al comma 1
e' impartito da docenti i quali,  nei  limiti  di  quanto  occorrente
all'insegnamento  della disciplina, siano in grado di usare la lingua
italiana e quella tedesca.
  3. Se sono introdotte classi di concorso  per  nuovi  insegnamenti,
l'inserimento  di  taluno  di essi nella tabella allegata puo' essere
disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa
con la provincia autonoma.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             - Gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi
          sullo   statuto   speciale   per  il  Trentino-Alto  Adige,
          approvato con D.P.R. n.  670/1972, sono cosi' formulati:
             "Art. 89. - Per la provincia di Bolzano  sono  istituiti
          ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi
          alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
          Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli
          uffici  stessi,  quali stabiliti, ove occorra, con apposite
          norme.
             Il  comma  precedente  non  si  applica  per le carriere
          direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per  il
          personale   della   pubblica   sicurezza   e   per   quello
          amministrativo del Ministero della difesa.
             I posti dei ruoli, di cui al  primo  comma,  considerati
          per  amministrazione  e  per  carriera,  sono  riservati  a
          cittadini  appartenenti   a   ciascuno   dei   tre   gruppi
          linguistici,   in  rapporto  alla  consistenza  dei  gruppi
          stessi, quale risulta dalle dichiarazioni  di  appartenenza
          rese nel censimento ufficiale della popolazione.
             L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua
          tedesca  e  ladina  sara'  effettuata gradualmente, sino al
          raggiungimento delle quote  di  cui  al  comma  precedente,
          mediante  le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che
          per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
             Al  personale  dei  ruoli  di  cui  al  primo  comma  e'
          garantita  la  stabilita'  di  sede  nella  provincia,  con
          eslusione degli appartenenti ad amministrazioni o  carriere
          per   le  quali  si  rendano  necessari  trasferimenti  per
          esigenze di servizio e per addestramento del personale.
             I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno,
          comunque, contenuti nella percentuale del dieci  per  cento
          dei posti da esso complessivamente occupati.
             Le    disposizioni    sulla   riserva   e   ripartizione
          proporzionale tra i gruppi linguistici italiano  e  tedesco
          dei  posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese
          al personale della magistratura giudicante e requirente. E'
          garantita la stabilita' di sede nella provincia  stessa  ai
          magistrati  appartenenti  al  gruppo  linguistico  tedesco,
          ferme   le   norme   dell'ordinamento   giudiziario   sulle
          incompatibilita'.  Si  applicano  anche  al personale della
          magistratura in provincia  di  Bolzano  i  criteri  per  la
          attribuzione  dei  posti  riservati  ai cittadini di lingua
          tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
             "Art.  100.  -  I  cittadini  di  lingua  tedesca  della
          provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua
          nei  rapporti  con gli uffici giudiziari e con gli organi e
          uffici  della  pubblica   amministrazione   situati   nella
          provincia  o  aventi  competenza  regionale,  nonche' con i
          concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella
          provincia stessa.
             Nelle adunanze degli organi  collegiali  della  regione,
          della  provincia  di  Bolzano  e  degli enti locali in tale
          provincia puo' essere usata la lingua italiana o la  lingua
          tedesca.
             Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo
          comma  usano  nella  corrispondenza e nei rapporti orali la
          lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli
          atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove  sia
          avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua
          presunta del cittadino cui e' destinata.
             Salvo  i  cari previsti espressamente - e la regolazione
          con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due
          lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini,
          negli atti individuali destinati ad uso  pubblico  e  negli
          atti  destinati  a  pluralita'  di uffici - e' riconosciuto
          negli altri casi  l'uso  disgiunto  dell'una  o  dell'altra
          delle  due  lingue.  Rimane  salvo  l'uso della sola lingua
          italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
             "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate  le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
             In seno alla commissione di cui al precedente  comma  e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".