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DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 1992, n. 252

Istituzione della provincia di Rimini.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/4/1992
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Testo in vigore dal: 16-4-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
  Visti gli articoli 128 e 133 della Costituzione;
  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista l'iniziativa adottata dai comuni interessati;
  Visto  il  parere  espresso  in  data 16 gennaio 1992 dalla regione
Emilia-Romagna;
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 26 giugno e del 28 dicembre 1991;
  Visti  i  pareri espressi in data 15 gennaio 1992 dalla commissione
affari costituzionali della Camera dei deputati ed in data 16 gennaio
1992 dalla commissione affari costituzionali del Senato;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 febbraio 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro, delle finanze, per la funzione pubblica e per le
riforme istituzionali e gli affari regionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. E' istituita la provincia di Rimini  nell'ambito  della  regione
Emilia-Romagna.
  2.  La  parte  residua  dell'attuale  provincia di Forli' assume la
denominazione di provincia di Forli'-Cesena.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore   e   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui'
          trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Si trascrive il testo degli articoli 128 e  133  della
          medesima Costituzione:
             "Art.  128.  - Le province e i comuni sono enti autonomi
          nell'ambito dei principi fissati da  leggi  generali  della
          Repubblica, che ne determinano le funzioni".
             "Art.   133.   -   Il   mutamento  delle  circoscrizioni
          provinciali e la istituzione di nuove province  nell'ambito
          di  una  regione sono stabiliti con leggi della Repubblica,
          su iniziative dei comuni, sentita la stessa regione.
             La regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con
          sue  leggi  istituire nel proprio territorio nuovi comuni e
          modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".
             -  Gli  articoli  16  e  63  della  legge  n.   142/1990
          (Ordinamento delle autonomie locali) cosi' recitano:
             "Art.  16  (Circondari  e revisione delle circoscrizioni
          provinciali). - 1. La provincia, in relazione  all'ampiezza
          e   peculiarita'   del   territorio,  alle  esigenze  della
          popolazione  ed  alla  funzionalita'  dei   servizi,   puo'
          disciplinare  nello  statuto  la  suddivisione  del proprio
          territorio in circondari e sulla base di  essi  organizzare
          gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
             2.  Per  la revisione delle circoscrizioni provinciali e
          l'istituzione  di  nuove  province  i   comuni   esercitano
          l'iniziativa   di  cui  all'art.  133  della  Costituzione,
          tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
               a) ciascun territorio provinciale  deve  corrispondere
          alla  zona  entro  la  quale si svolge la maggior parte dei
          rapporti sociali, economici e culturali  della  popolazione
          residente;
               b)   ciascun   territorio   provinciale   deve   avere
          dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica, nonche'
          per le  attivita'  produttive  esistenti  o  possibili,  da
          consentire  una  programmazione  dello  sviluppo  che possa
          favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del
          territorio provinciale e regionale;
               c) l'intero territorio di ogni comune deve  far  parte
          di una sola provincia;
               d)  l'iniziativa dei comuni, di cui all'art. 133 della
          Costituzione, deve conseguire l'adesione della  maggioranza
          dei   comuni   dell'area  interessata,  che  rappresentino,
          comunque,  la  maggioranza  della  popolazione  complessiva
          dell'area   stessa,  con  delibera  assunta  a  maggioranza
          assoluta dei consiglieri assegnati;
               e) di norma, la popolazione delle province  risultanti
          dalle  modificazioni territoriali non deve essere inferiore
          a 200.000 abitanti;
               f)  l'istituzione  di  nuove  province  non   comporta
          necessariamente  l'istituzione  di uffici provinciali delle
          amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
               g) le province  preesistenti  debbono  garantire  alle
          nuove,  in  proporzione  al  territorio ed alla popolazione
          trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e  risorse
          finanziarie adeguati.
             3.  Ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.  117 della
          Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e
          coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla  lettera  d)
          del comma 2".
             "Art. 63 (Delega al Governo per la prima revisione delle
          circoscrizioni  provinciali).  -  1.  Ai  fini  della prima
          applicazione dell'art. 16 ed in attuazione dell'art. 17, il
          Governo e' delegato ad emanare, nel  termine  di  due  anni
          dalla  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
          decreti  legislativi  per la revisione delle circoscrizioni
          provinciali  e  per  la  istituzione  di   nuove   province
          conseguenti  alla  delimitazione  territoriale  delle  aree
          metropolitane effettuata dalla regione.
             2. Il Governo e'  altresi'  delegato,  entro  lo  stesso
          termine,  ad  emanare decreti legislativi per l'istituzione
          di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito  al
          comma  1,  per tutte le aree territoriali nelle quali, alla
          data del 31 dicembre 1989, e' stata gia' avviata la formale
          iniziativa per nuove province da parte  dei  comuni  ed  e'
          gia'  stato  deliberato il parere favorevole da parte della
          regione (Biella, Crotone,  Lecco,  Lodi,  Prato,  Rimini  e
          Verbania),  ovvero  il  parere  favorevole venga deliberato
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
             3.  I  provvedimenti  delegati  per  la  revisione delle
          circoscrizioni provinciali e per la  istituzione  di  nuove
          province  saranno  emanati,  ai  sensi  del  comma  1,  con
          l'osservanza  dei  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 16.
             4.  Il  Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e
          accertata l'osservanza degli adempimenti  prescritti  dalla
          presente  legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti
          alle regioni interessate  ed  alle  competenti  commissioni
          parlamentari  permanenti;  entro  i  successivi sei mesi le
          regioni e le commissioni parlamentari permanenti  esprimono
          i loro pareri.
             5.  All'onere  di  cui  ai commi precedenti, valutato in
          lire 3,5 miliardi per ciascuno  degli  anni  1990,  1991  e
          1992,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1990-1992,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo  utilizzando
          l'accantonamento 'Istituzione di nuove province'.
             6.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui al comma 5 viene
          iscritta nell'apposita tabella,  con  la  quale,  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, come modificata dalla legge 23  agosto  1988,
          n. 362, vengono riqualificate in legge finanziaria le spese
          permanenti.  Ogni  eventuale  aumento  di  spesa,  rispetto
          all'autorizzazione di cui  al  comma  5,  dovra'  risultare
          coperto".
             -   Il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art.   14   (Decreti   legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottatti dal Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo'  e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".