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MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 18 febbraio 1992, n. 223

Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1996)
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vigente al 19/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-3-1992
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
  Vista la legge 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, lettera f); 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  all'emanazione  di  istruzioni   e
prescrizioni per la  progettazione,  omologazione  ed  impiego  delle
barriere stradali di sicurezza; 
  Sentiti i pareri emessi sull'argomento dal Consiglio superiore  dei
lavori pubblici nelle sedute del 21 novembre 1990 con voto n.  407  e
del 12 dicembre 1990 con voto n. 589; 
  Sentito il parere del Ministero dei trasporti espresso con la  nota
n. 5/42-146 del 9 aprile 1991; 
  Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21  giugno
1986, n. 317, ed in armonia con la direttiva n. 83/189/CEE; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 23 gennaio 1992; 
  Vista la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. 279 del 12 febbraio 1992; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Si definiscono barriere  stradali  di  sicurezza  i  dispositivi
aventi lo  scopo  di  realizzare  il  contenimento  dei  veicoli  che
dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale,  nelle
migliori condizioni di sicurezza possibili. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - La legge n. 181/1962 reca:  "Modifiche  alla  legge  7
          febbraio  1961,  n.  59,   concernente   il   riordinamento
          strutturale e la revisione dei ruoli organici  dell'Azienda
          nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)".  Si  trascrive
          il testo del relativo art. 1, lettera f): 
             "Art. 1. - Al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito
          della   viabilita'   ordinaria,   competono   le   seguenti
          attribuzioni: 
              a)-e) (omissis); 
               f) fissare le direttive ed esercitare la  sorveglianza
          sull'applicazione delle  disposizioni  contenute  nell'art.
          144,  lettera  b),  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 giugno 1959, n.  393,  nonche'  di  tutte  le
          altre norme concernenti il traffico e la segnaletica  sulle
          autostrade, sulle strade statali e su tutte le altre strade
          di  uso  pubblico,  adottando,  nell'ambito   delle   leggi
          vigenti, i provvedimenti necessari ai fini della  sicurezza
          del traffico sulle autostrade e strade medesime". 
            - Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
             - La legge n. 317/1986 reca: "Attuazione della direttiva
          n. 83/189/CEE relativa alla  procedura  d'informazione  nel
          settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche". 
             - La direttiva CEE n. 83/189, che prevede una  procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni  tecniche,  e'  stata   pubblicata   nella
          "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L  109  del
          26 aprile 1983.