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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 dicembre 1991, n. 454

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 1 giugno 1968 e al decreto ministeriale 14 giugno 1968 concernenti il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi negli allevamenti bovini e norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.

note: Entrata in vigore del decreto: 26/3/1992
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Testo in vigore dal: 26-3-1992
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del  Presidente  della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, registrato
alla Corte dei conti il 31 maggio 1954;
  Vista la legge 9 giugno 1964,  n.  615,  sulla  bonifica  sanitaria
degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
   Vista  la  legge  23  gennaio  1968, n. 33, recante modifiche alla
legge 9 giugno 1964, n. 615;
  Visto il decreto ministeriale  14  giugno  1968,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 del 17 settembre
1968, riguardante norme  per  la  corresponsione  dell'indennita'  di
abbattimento dei bovini infetti prevista dalla legge 23 gennaio 1968,
n.  33,  concernente  la  bonifica  sanitaria degli allevamenti dalla
tubercolosi e dalla brucellosi;
  Vista la legge 1 marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni  agli
stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615, e 23 gennaio
1968, n. 33;
  Vista   la   legge   31   marzo   1976,   n.  124,  concernente  il
rifinanziamento delle predette leggi;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione
del servizio sanitario nazionale;
 Visto il decreto  ministeriale  30  giugno  1977,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 179 del 2 luglio
1977, concernente l'obbligo in tutto il  territorio  nazionale  delle
operazioni di profilassi e risanamento degli allevamenti bovini dalla
tubercolosi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  luglio  1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  24  del  25  gennaio
1980,  concernente  i  piani  di profilassi della tubercolosi e della
brucellosi bovina e bufalina;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuto necessario provvedere al  rilancio  della  bonifica  degli
allevamenti bovini dalla tubercolosi al fine di eradicare la presenza
della malattia nel triennio prossimo venturo;
  Sentita  la commissione centrale di cui alla legge 23 gennaio 1968,
n. 33, nella seduta del 13 ottobre 1990;
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'  espresso  nelle
sedute del 3 novembre 1988 e del 17 ottobre 1990;
  Udito  il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale
del 25 luglio 1991;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
eseguita in data 17 settembre 1991;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Definizione animali allo stato brado
  1.  Dopo  l'ultimo  comma  dell'art.  1 del decreto ministeriale 1
giugno 1968, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  233  del 13 settembre 1968, e successive modificazioni,
va' aggiunto il seguente comma:
  " 7. Ai fini del presente regolamento si intendono per animali allo
stato brado quegli animali che vivono in liberta' in  un  determinato
territorio  nel  quale  alimentazione,  riproduzione e movimenti sono
liberi, senza governo diretto da parte dell'uomo se non in  occasione
della   cattura  per  la  marcatura,  per  l'avvio  al  mercato,  per
trattamenti   profilattico-terapeutici    e    per    l'alimentazione
integrativa   quali-quantitativa.  Tali  animali  hanno  tuttavia  un
proprietario".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 1 del D.M. 1 giugno 1968 (Piano
          nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina), come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Il  risanamento  degli  allevamenti  dalla
          tubercolosi   bovina   ha  carattere  obbligatorio,  quando
          ricorrano le circostanze previste nel  successivo  art.  2.
          Negli  altri casi gli allevatori, gli enti, le associazioni
          e  le  cooperative  agricole  interessate   all'allevamento
          bovino,  le  latterie  sociali  e  quanti  altri  intendono
          volontariamente aderire al piano  di  profilassi  stabilito
          con  il  presente  decreto,  devono  presentare  domanda al
          veterinario   provinciale,   direttamente  o  a  mezzo  del
          veterinario  comunale  competente   per   territorio,   con
          l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste
          dagli   articoli   seguenti   e   le  eventuali  successive
          istruzioni.
             Nel caso di comproprieta' del  capitale  bestiame,  come
          nelle  varie  forme  di conduzione associata, la domanda di
          adesione al piano  di  profilassi  deve  essere  presentata
          congiuntamente dai comproprietari.
             I  programmi  di  risanamento  e di profilassi, proposti
          ogni anno dalle commissioni di cui all'art. 3  della  legge
          23  gennaio  1968, n.   33, nei limiti fissati dal presente
          piano  nazionale,  dovranno   altresi'   conformarsi   alle
          istruzioni  di  massima che saranno al riguardo emanate dal
          Ministero della sanita'.
             I provvedimenti di esecuzione del  piano  sono  adottati
          dal   veterinario  provinciale  dando  la  precedenza  alle
          operazioni di profilassi e di risanamento obbligatorie.
             I  provvedimenti  di  esecuzione  saranno  eseguiti   di
          ufficio  solo  nei casi in cui le operazioni di risanamento
          rivestano carattere di obbligatorieta' e se gli interessati
          non vi adempiano spontaneamente.
             In attesa della approvazione del  programma  annuale  da
          parte   del   Ministero   della   sanita',  il  veterinario
          provinciale   puo'   disporre,   per    urgenti    esigenze
          profilattiche,   la   prosecuzione   delle   operazioni  di
          risanamento nei confronti degli allevamenti gia' sottoposti
          a controllo in applicazione di precedenti programmi.
            Ai fini del presente regolamento si intendono per animali
          allo stato brado quegli animali che vivono in  liberta'  in
          un   determinato   territorio   nel   quale  alimentazione,
          riproduzione e movimenti sono liberi, senza governo diretto
          da parte dell'uomo se non in occasione della cattura per la
          marcatura,  per  l'avvio  al   mercato,   per   trattamenti
          profilattici-terapeutici  e per l'alimentazione integrativa
          quali-quantitativa.  Tali   animali   hanno   tuttavia   un
          proprietario".