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LEGGE 12 febbraio 1992, n. 188

Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani.

note: Entrata in vigore della legge: 18/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1997)
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Testo in vigore dal: 18-5-1997
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli
accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e  la
Repubblica d'Austria sono validi a  tutti  gli  effetti  a  decorrere
dalla  data  di  conseguimento   nella   Repubblica   d'Austria.   La
dichiarazione di equipollenza  ha  effetto  retroattivo  a  decorrere
dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria. 
  ((  2.  I  cittadini  italiani  che  hanno  conseguito  un   titolo
accademico austriaco sono ammessi con  riserva  a  tutti  i  concorsi
banditi da amministrazioni pubbliche nonche' agli esami di Stato e ai
tirocini pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli  albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1. )) 
  3. La presente legge si  applica  ai  titoli  accademici  austriaci
conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 12 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI