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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 177

Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal: 15-3-1992
al: 31-12-2001
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Le aree demaniali ricadenti nel territorio  della  provincia  di
Belluno, nonche' dei comuni  di  Sorico  in  provincia  di  Como,  di
Seriate in provincia di Bergamo  e  di  Guarda  Veneta,  Polesella  e
Papozze in provincia di Rovigo, su cui siano state eseguite in  epoca
anteriore al 31 dicembre 1983 opere di  urbanizzazione  da  parte  di
enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione  o  anche
in assenza di titolo alcuno, e quelle  ancorche'  non  edificate,  ma
comunque  in  possesso  pacifico  di  privati,  sono  trasferite   al
patrimonio disponibile di ciascun comune.  L'intendente  di  finanza,
territorialmente competente, e' autorizzato ad eseguire la cessione a
trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente.