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LEGGE 18 febbraio 1992, n. 172

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

note: Entrata in vigore della legge: 29/2/1992
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Testo in vigore dal: 29-2-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,  recante  istituzione
del Fondo di sostegno per  le  vittime  di  richieste  estorsive,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti  legislativi
previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il  termine  del
31 ottobre 1992, con l'osservanza dei princi'pi, modalita' e  criteri
direttivi contenuti nella legge stessa. 
  3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 18 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  MARTELLI, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
          AVVERTENZA: 
Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, e' stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 
del 2 gennaio 1992. 
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), 
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione 
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di 
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta 
Ufficiale alla pag. 31.