stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).

note: Entrata in vigore: 6-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2011)
nascondi
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
    PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
    PROFESSIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    SEZIONE I
    CREDITO AL CONSUMO
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    Sezione II
    RISPARMIO
  • 25
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    ASSICURAZIONI
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    FINANZE
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    SANITÀ, PROTEZIONE
    DEI LAVORATORI, AMBIENTE
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VI
    SANITÀ VETERINARIA
  • 46
  • 47
  • 48
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VII
    PRODOTTI ALIMENTARI
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo IX
    TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo X
    RELAZIONI FINANZIARIE CON LE COMUNITÀ EUROPEE
  • 73
  • 74
  • 75
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo XI
    DISPOSIZIONI FINALI
  • 76
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-3-1992
al: 21-12-1992
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) 
   1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un  anno
dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive  delle  Comunita'  Europee  comprese  nell'elenco  di   cui
all'allegato A alla presente legge. 
   2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  per
il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  congiuntamente   ai
Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e  di
concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e  giustizia  e
del tesoro, qualora non proponenti. 
   3. Gli schemi dei decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato  B  alla  presente
legge sono trasmessi alla Camera dei  deputati  ed  al  Senato  della
Repubblica perche' su di essi sia  espresso,  entro  sessanta  giorni
dalla data di trasmissione, il parere  delle  Commissioni  permanenti
competenti per materia. Decorso tale termine i decreti  sono  emanati
anche in mancanza di detto parere. 
          Avvertenza:
          Nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie generale - del 5 marzo
          1992 si procedera' alla  ripubblicazione  del  testo  della
          presente  legge  corredato  delle  relative  note, au sensi
          dell'art. 8, comma 3, del  regolamento  di  esecuzione  del
          testo  unico  delle  disposizioni sulla promulgazione delle
          leggi, sulla emanazione dei decreti  del  Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.