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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 122

Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.

note: Entrata in vigore della legge: 05/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2012)
Testo in vigore dal: 5-1-2013
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                    Attivita' di autoriparazione 
  1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza  nella
circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle  imprese
di autoriparazione,  la  presente  legge  disciplina  l'attivita'  di
manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di  veicoli
a motore, ivi compresi ciclomotori,  macchine  agricole,  rimorchi  e
carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone  e  di  cose,  di
seguito denominata "attivita' di autoriparazione". 
  2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi
di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi  componente,
anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di
cui al comma 1,  nonche'  l'installazione,  sugli  stessi  veicoli  e
complessi di veicoli a motore, di impianti e  componenti  fissi.  Non
rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio,
di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro  dell'aria,
del filtro dell'olio,  dell'olio  lubrificante  e  di  altri  liquidi
lubrificanti o di raffreddamento, che  devono  in  ogni  caso  essere
effettuate nel rispetto delle norme  vigenti  in  materia  di  tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei  rifiuti,  nonche'
l'attivita' di commercio di veicoli. 
  ((3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si
distingue nelle attivita' di: 
   a) meccatronica; 
   b) carrozzeria; 
   c) gommista)).