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DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 108

Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

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Testo in vigore dal: 17-4-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
   Visto  l'art.  50  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428, recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 89/109/CEE del
Consiglio  del  21  dicembre  1988,  relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 luglio 1991;
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
   Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 1992;
   Sulla  proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato e della sanita';
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
   1.  Il  terzo  comma  dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e' sostituito dal seguente:
   "Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori
alle  disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti
con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire cinquemilioni a
lire  quindicimilioni; i contravventori alle disposizioni di cui alla
lettera  b) del primo comma sono puniti con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".