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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 96

Attuazione della direttiva n. 87/416/CEE relativa al tenore di piombo nella benzina.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/3/92
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Testo in vigore dal: 1-3-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 67 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega  al  Governo  per  l'attuazione della direttiva 87/416/CEE del
Consiglio del 21 luglio 1987 che modifica  la  direttiva  85/210/CEE,
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al tenore di piombo nella benzina;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 novembre 1991;
  Acquisiti  i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992;
  Sulla  proposta  del  Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia  e  giustizia,  del  tesoro,  della  sanita',  dell'ambiente e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  A   decorrere   dal   1›   settembre   1992   e'   vietata   la
commercializzazione  su  tutto  il  territorio  nazionale  di benzina
contenente  piombo  che  abbia  un  numero  di  ottano  motore  (MON)
inferiore a 85,0 e un numero di ottano ricerca (RON) inferiore a 95,0
alla pompa.