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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 dicembre 1991, n. 448

Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/3/1992
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1992
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  direttiva CEE n. 562/74 del 12 novembre 1974 riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su  strada
nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
  Vista  la  direttiva  CEE n. 438/89 del 21 giugno 1989 che modifica
tra l'altro la direttiva CEE n. 562/74;
  Visto l'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 30 maggio 1991;
  Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988,
art.  17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri;
                             A D O T T A
                      il presente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende per:
    a) "Professione  di  trasportatore  di  viaggiatori  su  strada",
l'attivita'  di  qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli
che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura,  siano
atti  a  trasportare  piu' di nove persone, autista compreso, e siano
destinati a tal fine al  trasporto  di  viaggiatori  con  offerta  al
pubblico  o  a  talune  categorie  di utenti, dietro compenso versato
dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;
    b) "impresa", qualsiasi imprenditore, sia esso persona  fisica  o
giuridica,  nonche'  qualsiasi  azienda  pubblica  dotata  o  meno di
personalita'   giuridica   distinta   da   quella   della    pubblica
amministrazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -  Per  le direttive n. 438/89 e n. 562/74 si veda nelle
          note alle premesse.
          Note alle premesse:
             - La direttiva CEE n. 562/74 e' stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 308 del 19
          novembre 1974.
             - La direttiva CEE n. 438/89 di modifica della direttiva
          CEE n.  562/74 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee n. L  212  del  22  luglio  1989  e
          ripubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale.
             - Il testo dell'art. 14 della legge n. 428/1990, recante
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge
          comunitaria per il 1990)", e' il seguente:
             "Art. 14 (Autotrasportatori). - 1. Entro  trenta  giorni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge sono
          adottate,  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  le
          disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio
          n.  74/562/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva del
          Consiglio  n.   89/438/CEE,   relativa   all'accesso   alla
          professione  di  trasportatore di viaggiatori su strada nel
          settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
             2.  Le  persone  fisiche  e  le  imprese  con  sede  nel
          territorio  degli  Stati membri delle Comunita' europee per
          svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche  di
          lavoro   dipendente,   di   trasportatore  di  merci  o  di
          trasportatore di viaggiatori su strada, mediante autobus  o
          filoveicoli,   nel   settore   dei  trasporti  nazionali  o
          internazionali, devono essere in possesso di  requisiti  di
          idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a
          quelli  richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane,
          comprovati mediante la presentazione  della  documentazione
          rilasciata  dalle  autorita'  ed  organismi designati dagli
          altri Stati membri delle Comunita' europee.
             3. Con decreti del Ministro dei trasporti sono indicati,
          sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati  membri
          delle  Comunita'  europee,  le autorita' e gli organismi di
          cui al comma 2".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.