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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 442

Regolamento per il recepimento della disciplina prevista dall'accordo del 24 luglio 1991 concernente il personale dirigente del Registro aeronautico italiano, per il triennio 1988-1990.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/1992)
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Testo in vigore dal: 13-2-1992
al: 3-4-1992
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Visto l'accordo intervenuto nella data del 24 luglio  1991  tra  il
Registro  aeronautico  italiano   e   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative CIDE, CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPP  per
la disciplina del trattamento del personale  dirigente  del  predetto
Registro aeronautico italiano, valevole per  il  triennio  1988-1990,
con cui si  e'  tenuto  conto  del  menzionato  parere  espresso  dal
Consiglio  di  Stato,  all'uopo  modificando  il  precedente  accordo
intervenuto nella data del 12 ottobre 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
             Area di applicazione e durata dell'accordo 
  1. Il presente contratto si  applica  a  tutti  i  dirigenti  e  si
riferisce al periodo 14 luglio 1988-31 dicembre 1990. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   L'art.   87  della  Costituzione,  nell'elencare  le
          funzioni del Presidente della Repubblica, dispone che egli,
          tra l'altro "promulga le leggi ed emana  i  decreti  aventi
          valore di legge e i regolamenti".
             -  La legge n. 266/1988 recante: "Disciplina dello stato
          giuridico e del  trattamento  economico  di  attivita'  del
          personale  dipendente  dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca
          dello  Stato,  dell'Unione   italiana   delle   camere   di
          commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura,  del
          Comitato  nazionale  per   la   ricerca   e   lo   sviluppo
          dell'energia  nucleare  e delle energie alternative (ENEA),
          dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
          aereo generale e del Registro aeronautico italiano  (RAI)",
          all'art. 1, comma 2, stabilisce: "Per l'Azienda autonoma di
          assistenza  al  volo  rimane fermo il disposto dell'art. 30
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo  1981,
          n.  145,  che viene altresi' esteso al Registro aeronautico
          italiano".
             Nel  disposto  dell'art.  30  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  n.  145/1981  (Ordinamento  dell'Azienda
          autonoma  di  assistenza  al  volo  per  il  traffico aereo
          generale) si fa rinvio all'art. 29 dello stesso decreto. Si
          ritiene quindi opportuno pubblicare qui di seguito entrambi
          gli articoli:
            "Art. 29 (Materie riservate agli  accordi  sindacali).  -
          Sono   disciplinate   con  i  procedimenti  e  gli  accordi
          contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie:
              1) il regime retributivo di attivita';
              2) l'organizzazione interna degli uffici;
              3) l'identificazione delle  qualifiche  funzionali,  in
          rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
              4)  i  carichi  di  lavoro  e  le altre misure volte ad
          assicurare la efficienza degli uffici;
              5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
          procedimenti di rispetto;
              6) il lavoro straordinario, le  ferie,  i  permessi,  i
          congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento;
              7)   l'attuazione   degli   istituti   concernenti   la
          formazione e l'addestramento professionale;
              8) l'attuazione delle garanzie del personale;
              9) i  criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del
          personale  nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla
          legge;
             10) i criteri per l'applicazione  dei  principi  di  cui
          agli  artt.    20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31,
          secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio
          1970, n. 300.
             Art. 30 (Procedimento per gli accordi sindacali).  -  Le
          materie  previste  dal precedente art. 29 sono disciplinare
          sulla  base  di  accordi  definiti  triennalmente  con   le
          organizzazioni    sindacali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative su base nazionale.
             Alle trattative  fra  il  consiglio  di  amministrazione
          dell'Azienda  e  le  organizzazioni  sindacali di categoria
          partecipano in veste di osservatori anche i  rappresentanti
          dei Ministeri dei trasporti e del tesoro.
             L'ipotesi  di  accordo  raggiunta  e'  comunicata  entro
          quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro.
             Entro lo  stesso  termine  le  organizzazioni  sindacali
          dissenzienti   dall'ipotesi   di   accordo  o  che  abbiano
          dichiarato  di  non  voler  partecipare  alle   trattative,
          possono  trasmettere  ai  Ministri  sopra  indicati le loro
          osservazioni  sulla   materia   dell'ipotesi   di   accordo
          sindacale.
             Entro  i  successivi  trenta  giorni  il  Consiglio  dei
          Ministri approva la disciplina contenuta nella  ipotesi  di
          accordo o nega l'approvazione.
             Entro  il  termine di sessanta giorni dalla approvazione
          dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono ema-
          nate  le  norme  contenenti  la  disciplina  prevista negli
          accordi".
             -  La  legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri)  all'art. 17 (di cui si riportano i commi 1 e 4),
          dispone circa la procedura da adottare per l'emanazione dei
          regolamenti; in particolare con il comma 1, lettera e), per
          quanto riguarda "l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti
          di  lavoro  dei  pubblici  dipendenti  in base agli accordi
          sindacali", viene modificata la procedura di  cui  all'art.
          30 del D.P.R. n. 145/1981, sopra citato:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.-3. (Omissis).
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             - La legge n. 146/1990 (Norme sull'esercizio del diritto
          di   sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla
          salvaguardia dei diritti della  persona  costituzionalmente
          tutelati.   Istituzione   della   Commissione  di  garanzia
          dell'attuazione della legge) con  l'art.  18,  che  qui  si
          riporta,  ha ulteriormente innovato rispetto alla procedura
          prevista dalle disposizioni sin qui citate. L'art. 6  della
          legge  n.    93/1983  (Legge  quadro sul pubblico impiego),
          modificato   dall'art.   18   della   legge   n.   146/1990
          (sottoriportato),  concerne  gli  "accordi  sindacali per i
          dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
          ordinamento autonomo":
             "Art.  18.  - 1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della
          legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
             'Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici
          giorni  dalla   formulazione   dell'ipotesi   di   accordo,
          verificate  le  compatibilita' finanziarie come determinate
          dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni  di
          cui  al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il
          contenuto dell'accordo perche' ne verifichi la legittimita'
          ai sensi del testo unico approvato  con  regio  decreto  12
          luglio  1934,  n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel
          termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In
          caso di pronuncia negativa le  parti  formulano  una  nuova
          ipotesi  di  accordo,  che  viene  nuovamente  trasmessa al
          Consiglio dei Ministri.  In  caso  di  pronuncia  positiva,
          entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le
          norme  risultanti  dalla  disciplina  prevista dall'accordo
          sono recepite ed emanate con decreto del  Presidente  della
          Repubblica,  previa delibera del Consiglio dei Ministri. La
          stessa procedura e' adottata in caso di  mancata  pronuncia
          entro il termine indicato.
             Nei   quindici   giorni  successivi  all'emanazione  del
          decreto del Presidente della Repubblica  di  cui  al  comma
          precedente  la Corte dei conti controlla la conformita' del
          decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede
          alla  registrazione  ai  sensi  del  citato  testo   unico,
          approvato  con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte
          comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti
          del medesimo testo unico.
             Decorsi quindici giorni senza che  sia  intervenuta  una
          pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi
          e il decreto diviene produttivo di effetti'.
             2.  In  deroga  all'art.  17, comma 1, lettera e), della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei  decreti
          del  Presidente  della  Repubblica  di  cui al comma ottavo
          dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.  93,  cosi'  come
          sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo,  non e'
          previsto il parere del Consiglio di Stato".