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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1992, n. 6

Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/1/1992
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Testo in vigore dal: 24-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 86, primo comma, della Costituzione;
  Considerata  la  durata  e la distanza dal territorio nazionale del
viaggio che il Presidente della Repubblica intraprendera'  all'estero
a decorrere dal 10 gennaio prossimo;
  Ritenuto  che,  pertanto,  ricorrano  le  condizioni previste dalla
Costituzione per far luogo alla supplenza;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La supplenza delle funzioni  del  Presidente  della  Repubblica,
prevista   dall'art.   86,   primo   comma,  della  Costituzione,  e'
esercitata, per le  funzioni  non  inerenti  allo  svolgimento  della
missione  all'estero,  dal  Presidente  del  Senato  con il titolo di
"Presidente supplente della Repubblica", a decorrere dal  10  gennaio
1992 e fino al rientro del Capo dello Stato nel territorio nazionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 8 gennaio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge alla quale e'  operato  il  rinvio  e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse e all'art. 1:
             - Il primo comma dell'art. 86 della Costituzione prevede
          che  le  funzioni  del Presidente della Repubblica, in ogni
          caso che egli non possa adempierle,  siano  esercitate  dal
          Presidente del Senato.