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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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  • DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE
    L'EVASIONE FISCALE
    ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE
    CAPO I
    DATI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.
    ACCERTAMENTI PARZIALI
  • 1
  • 2
  • 3
  • DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE
    L'EVASIONE FISCALE
    ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE
    CAPO II
    REVISIONE DEL REGIME DEI COEFFICIENTI
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE
    L'EVASIONE FISCALE
    ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE
    CAPO III
    DISPOSIZIONI PER ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE
  • 9
  • 10
  • DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE
    L'EVASIONE FISCALE
    ED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILE
    CAPO IV
    ADEMPIMENTI STRUMENTALI E DISPOSIZIONI
    PER CONTENERE L'ELUSIONE E PER REPRIMERE
    IL CONTRABBANDO DI TABACCHI
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • SEMPLIFICAZIONE E
    RAZIONALIZZAZIONE DELLE
    PROCEDURE
    CAPO I
    DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DI
    TALUNE PROCEDURE DI RIMBORSO
  • 15
  • 16
  • SEMPLIFICAZIONE E
    RAZIONALIZZAZIONE DELLE
    PROCEDURE
    CAPO II
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DEFINIZIONE DEI CREDITI
    DICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI
  • 17
  • DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA
    DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE
    FINANZIARIA E CONTRIBUENTI
    CAPO I
    POTERI DEGLI UFFICI PER L'ADEMPIMENTO
    DEI LORO COMPITI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
    E ALLEGAZIONE
  • 18
  • 19
  • 20
  • DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA
    DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE
    FINANZIARIA E CONTRIBUENTI
    CAPO II
    INTERPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE
    FINANZIARIA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI
  • 21
  • DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA
    DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE
    FINANZIARIA E CONTRIBUENTI
    CAPO III
    DISPOSIZIONI PER
    L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  • 22
  • DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA
    DEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE
    FINANZIARIA E CONTRIBUENTI
    CAPO IV
    MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
  • 23
  • RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI
    DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER
    LA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI
    CAPO I
    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE
    DEI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILI
    DELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PER
    LA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI
    CAPO II
    DISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONE
    DI PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI
  • 28
  • 29
  • DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE
    DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
  • 30
  • 31
  • DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
    LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI
    E PENDENZE TRIBUTARIE
    CAPO I
    IMPOSTE SUI REDDITI
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
    LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI
    E PENDENZE TRIBUTARIE
    CAPO II
    IMPOSTE INDIRETTE
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
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  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
    LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI
    E PENDENZE TRIBUTARIE
    CAPO III
    DISPOSIZIONI COMUNI
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
    LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI
    E PENDENZE TRIBUTARIE
    CAPO IV
    SOSTITUTI DI IMPOSTA
  • 63
  • DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
    LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI
    E PENDENZE TRIBUTARIE
    CAPO V
    DEFINIZIONE AGEVOLATA
    DELLE CONTROVERSIE DOGANALI
  • 64
  • DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE
    LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI
    E PENDENZE TRIBUTARIE
    CAPO VI
    DISPOSIZIONI VARIE
  • 65
  • 66
  • DELEGA AL PRESENTE DELLA REPUBBLICA
    PER CONCESSIONEDI AMNISTIA
    PER REATI TRIBUTARI
  • 67
  • 68
  • DISPOSIZIONI VARIE
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblca hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA: 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il secondo comma dell'articolo 2 e' sostituito dai seguenti: 
      "La dichiarazione  deve  inoltre  contenere  l'indicazione  dei
seguenti  dati  e  notizie  indicativi  di  capacita'   contributiva,
relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero,  da  parte  del
contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di: 
        1) aeromobili da turismo, navi  e  imbarcazioni  da  diporto,
autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri
cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa; 
        2) residenze principali e secondarie; 
        3) collaboratori familiari ed altri lavoratori  addetti  alla
casa o alla famiglia; 
        4) riserve di caccia e di pesca; 
        5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione
degli istituti o imprese di assicurazione e  ai  dati  identificativi
delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita'
civile per la circolazione di veicoli a motore e  quelle  sulla  vita
contro gli infortuni e le malattie; 
        6) utenze di telefono limitatamente  alla  indicazione  delle
societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze. 
      Con decreto del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati  e
le notizie di cui al comma  precedente  e  dovranno  essere  altresi'
esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le  notizie  indicati
nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e'  in  grado
di acquisire direttamente."; 
    b) il quarto comma dell'articolo 38 e' sostituito dai seguenti: 
      "L'ufficio, indipendentemente  dalle  disposizioni  recate  dai
commi precedenti e dall'articolo 39, puo',  in  base  ad  elementi  e
circostanze di fatto certi,  determinare  sinteticamente  il  reddito
complessivo  netto  del  contribuente  in  relazione   al   contenuto
induttivo  di  tali  elementi  e  circostanze   quando   il   reddito
complessivo netto accertabile si discosta per  almeno  un  quarto  da
quello dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  sono  stabilite  le
modalita'   in   base   alle   quali   l'ufficio   puo'   determinare
induttivamente il reddito o il  maggior  reddito  in  relazione  agli
elementi indicativi di capacita'  contributiva  di  secondo  e  terzo
comma dell'articolo 2,  quando  il  reddito  dichiarato  non  risulta
congruo rispetto ai predetti elementi  per  due  o  piu'  periodi  di
imposta. 
      Qualora   l'ufficio   determini   sinteticamente   il   reddito
complessivo  netto   in   relazione   alla   spesa   per   incrementi
patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova  contraria,
con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e'  stata
effettuata e nei cinque precedenti". 
  2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto  comma
dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, lettera b),  del
presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblca hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA: 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il secondo comma dell'articolo 2 e' sostituito dai seguenti: 
      "La dichiarazione  deve  inoltre  contenere  l'indicazione  dei
seguenti  dati  e  notizie  indicativi  di  capacita'   contributiva,
relativi alla disponibilita', in Italia o all'estero,  da  parte  del
contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di: 
        1) aeromobili da turismo, navi  e  imbarcazioni  da  diporto,
autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri
cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa; 
        2) residenze principali e secondarie; 
        3) collaboratori familiari ed altri lavoratori  addetti  alla
casa o alla famiglia; 
        4) riserve di caccia e di pesca; 
        5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione
degli istituti o imprese di assicurazione e  ai  dati  identificativi
delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilita'
civile per la circolazione di veicoli a motore e  quelle  sulla  vita
contro gli infortuni e le malattie; 
        6) utenze di telefono limitatamente  alla  indicazione  delle
societa' ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze. 
      Con decreto del Ministro delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati  e
le notizie di cui al comma  precedente  e  dovranno  essere  altresi'
esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le  notizie  indicati
nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria e'  in  grado
di acquisire direttamente."; 
    b) il quarto comma dell'articolo 38 e' sostituito dai seguenti: 
      "L'ufficio, indipendentemente  dalle  disposizioni  recate  dai
commi precedenti e dall'articolo 39, puo',  in  base  ad  elementi  e
circostanze di fatto certi,  determinare  sinteticamente  il  reddito
complessivo  netto  del  contribuente  in  relazione   al   contenuto
induttivo  di  tali  elementi  e  circostanze   quando   il   reddito
complessivo netto accertabile si discosta per  almeno  un  quarto  da
quello dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  sono  stabilite  le
modalita'   in   base   alle   quali   l'ufficio   puo'   determinare
induttivamente il reddito o il  maggior  reddito  in  relazione  agli
elementi indicativi di capacita'  contributiva  di  secondo  e  terzo
comma dell'articolo 2,  quando  il  reddito  dichiarato  non  risulta
congruo rispetto ai predetti elementi  per  due  o  piu'  periodi  di
imposta. 
      Qualora   l'ufficio   determini   sinteticamente   il   reddito
complessivo  netto   in   relazione   alla   spesa   per   incrementi
patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova  contraria,
con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui e'  stata
effettuata e nei cinque precedenti". 
  2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto  comma
dell'articolo 38 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, lettera b),  del
presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.